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Tribunale Palermo: contratto prestazione opera professionale

L'apposizione di un breve termine ad un contratto diprestazione d'opera intellettuale complessa integra "unaderoga pattizia alla facoltà di recesso" disciplinatadall'art.2237 c.c., fatta salva sempre la possibilità di recessoper giusta causa.
La sentenza del Tribunale di Palermo (n. 3770/2007) affronta la questione relativa allapossibilità di recesso ad nutum del committente da un contrattodi prestazione di opera intellettuale complessa nel quale le partiavevano pattuito un breve termine di durata.In particolare, si trattava di un contratto triennale di consulenzadi marketing in favore di una società appena costituita.Il Tribunale ha sottolineato che, nella fattispecie, il contrattoprevedeva una prestazione d'opera intellettuale complessa(consulenza di marketing iniziale) che necessitava di un lasso ditempo minimo ragionevole.Il Tribunale ha evidenziato che la durata triennale del contrattopoteva considerarsi ragionevole per consentire al consulente direndere la complessa prestazione d'opera intellettualeconcordata, ma che ciò esigeva la stabilità del rapporto durantel'intera vigenza triennale del contratto stesso.Da tali elementi (complessità della prestazione di consulenza,notevole brevità della durata del contratto e conseguenteesigenza di stabilità dello stesso), il Tribunale ha correttamentedesunto in via interpretativa che i contraenti avessero intesoescludere qualsiasi possibilità di recesso ad nutum.Talchè deve ritenersi che l'apposizione del termine al contrattoabbia integrato “una deroga pattizia alla facoltà di recesso”disciplinata dall'art.2237 c.c., fatta salva sempre la possibilità direcesso per giusta causa, che però, nel caso di specie, è stataesclusa dall'enorme incremento di fatturato e l'esponenzialesviluppo economico della società committente negli anni diriferimento.
Avv. Francesco Bianchini Data: 17/12/2007
Autore: Francesco Bianchini