Il conduttore che ritarda nel riconsegnare l'immobile risponde del danno per la perdita di occasioni di vendita.
«l'obbligazione di restituire la cosa locata [...] consegue alla natura propria della
locazione che è
contratto a termine; essa nasce alla scadenza della
locazione ed ha natura contrattuale, derivando dal
contratto locativo.Corrispondentemente ha natura contrattuale la responsabilità per la ritardata riconsegna della cosa o per la trasformazione o il deterioramento di essa non dovuto all'uso.Tale responsabilità si estende ai danni che sono casualmente collegati alla condotta del conduttore con esclusione di quelli riconducibili unicamente alla condotta del locatore. In altri termini la condotta del locatore vale ad escludere la responsabilità del conduttore se costituisce causa unica dell'evento dannoso.E', pertanto, responsabile del danno consistente nella
....leggi tutto....
Visualizza il testo integrale della sentenza su MioLegale.it
Data: 24/12/2007
Autore: www.miolegale.it