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Pubblica Amministrazione: modalita' di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali

Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensidegli articoli 5 e 12 sono presentate dalle confederazioni edorganizzazioni sindacali rappresentative alle amministrazioni diappartenenza del personale interessato che - accertati i requisitisoggettivi previsti dagli articoli 5, comma 1 ed 11, comma 1 -provvedono entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta,dandone contestuale comunicazione alla Presidenza del Consiglio deiMinistri - Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi e per glieffetti dell'art. 50 del decreto legislativo n. 165/2001 anche aifini della verifica del rispetto dei contingenti. Le richieste didistacco o aspettativa sindacale sono altresi' comunicate dalleconfederazioni ed organizzazioni sindacali rappresentative, oltre chealle amministrazioni di appartenenza, alla Presidenza del Consigliodei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, anche attraversoil sito web dedicato Gedap. A.Ra.N., comunicato del 24.9.2007 - GU n. 237 del 11.10.2007
Data: 03/11/2007
Autore: www.laprevidenza.it