Compensazione pecuniaria per volo cancellato per sciopero controllori di volo
Per la Corte di Cassazione la compensazione è dovuta quando il vettore non pone in essere misure idonee ad evitare la cancellazione
1. Il diritto del passeggero aereo alla compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato
Il legislatore europeo ha avuto il grande merito di introdurre nel 2004 il Regolamento 261, con il quale è andato a colmare la disparità di trattamento tra vettore e passeggero aereo in caso di disservizio posto in essere dal professionista a danno del consumatore.
In particolare, il Regolamento CE 261/04 ha preso in considerazione tre dei principali disservizi che possono essere patiti da un passeggero aereo in caso di trasferimento tramite aeromobile: cancellazione, ritardo e negato imbarco per sovraprenotazione dei posti a bordo dell'aereo (overbooking).
In tutti e tre i casi il legislatore, unitamente alle proverbiali interpretazioni rese dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza Sturgeon del 2009 e Nelson del 2012), ha riconosciuto il diritto del passeggero aereo ad ottenere dal vettore una compensazione pecuniaria in caso di verificazione di uno dei disservizi contemplati dal Regolamento.
La compensazione è un risarcimento forfettario che ha il fine di ristorare il passeggero della perdita di tempo patita a causa della cancellazione del volo, del ritardo del volo all'arrivo di 3 o più ore, del negato imbarco sul volo per overbooking.
Il valore della compensazione pecuniaria varia a seconda della lunghezza della tratta del volo: euro 250,00 per tratte inferiori a 1.500 chilometri; euro 400,00 per tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri; euro 600,00 per tratte superiori a 3.500 chilometri. La lunghezza della tratta deve essere misurata secondo il metodo ortodromico.
Il diritto alla compensazione pecuniaria per volo cancellato sorge nel momento in cui il volo non viene effettuato e il passeggero viene a conoscenza di questa mancata effettuazione meno di 14 giorni prima rispetto alla data di partenza programmata del volo.
Il passeggero non ha diritto alla compensazione pecuniaria se il volo è stato cancellato a causa di una "circostanza eccezionale". Ma cosa intendiamo con quest'ultima espressione" Dobbiamo dire che essa è presente all'articolo 5 del Regolamento CE 261/04, ma il legislatore non ha fornito un elenco tassativo delle fattispecie che rientrano in tale categoria di eventi non controllabili dalla compagnia aerea.
Tralasciando le numerose sentenze rese sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito a quali sono i casi di circostanza eccezionale, in questo scritto ci concentriamo sulla questione dello sciopero, quale circostanza spesso invocata dalla compagnie aeree per andare esenti dal pagamento della compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato.
2. Lo sciopero quale circostanza eccezionale nelle pronunce della Corte di Giustizia UE
La Corte di Giustizia UE si è espressa più volte in merito alla questione quando lo sciopero può rappresentare, ai sensi del Regolamento CE 261/04, una circostanza eccezionale che esonera la compagnia aerea dal pagamento della compensazione.
Anzitutto, la Corte ha affrontato il caso dello sciopero selvaggio, ossia l'assenza spontanea dal lavoro del personale della compagnia aerea, determinato da un annuncio del vettore di ristrutturazione aziendale. In questo caso, il Giudice europeo ha ritenuto che lo sciopero non rientra nell'ambito delle circostanze eccezionali e, pertanto, il passeggero ha diritto alla compensazione pecuniaria in caso di volo cancellato (Corte giustizia UE sez. III, 17/04/2018).
La Corte di Giustizia Ue ha, inoltre, stabilito che non costituisce circostanza eccezionale lo sciopero del personale di un vettore aereo, che è società figlia, per solidarietà con il il personale del vettore aereo - società madre (Corte giustizia UE sez. IX, 06/10/2021).
Infine, il Giudice europeo ha stabilito che lo sciopero indetto da un sindacato rappresentativo dei lavoratori di un vettore aereo, nel rispetto della normativa nazionale e diretto a far valere le rivendicazioni di tale personale, non costituisce una circostanza eccezionale (Corte di Giustizia Unione Europea 23/03/2021).
3. L'ordinanza della Cassazione su sciopero dei controllori di volo e diritto del passeggero aereo alla compensazione pecuniaria per volo cancellato
La Corte di Cassazione con ordinanza 11948 pubblicata in data 30 aprile 2026 ha chiarito quando lo sciopero dei controllori di volo costituisce circostanza eccezionale ai sensi dell'art.5 paragrafo 3 del Regolamento CE 261/04.
Secondo gli Ermellini lo sciopero dei controllori di volo può essere invocato dal vettore aereo per non corrispondere la compensazione pecuniaria in favore del passeggero in caso di volo cancellato soltanto se sussistono le seguenti condizioni:
Il vettore non può limitarsi a dimostrare la sussistenza di uno sciopero dei controllori di volo per giustificare la cancellazione del volo ed andare esente dal pagamento della compensazione pecuniaria. Infatti, non basta la semplice allegazione di documentazione ufficiale da cui risulta che nel giorno del volo cancellato è stato indetto e tenuto uno sciopero dei controllori di volo, ma è necessario che il vettore dimostri in Giudizio di aver adottato tutte le idonee misure del caso per evitare la cancellazione del volo. In particolare, secondo la Corte di Giustizia UE il vettore deve dimostrare di aver impiegato tutte le risorse, il personale e i mezzi finanziari a sua disposizione per evitare che la circostanza eccezionale portasse alla cancellazione del volo (Corte di Giustizia 12/5/2011, Eglitis e Ratnieks, C 294/10). A tale proposito nell'ordinanza della Cassazione in commento, i Giudici hanno stabilito che in caso di sciopero dei controllori di volo, indetto con largo anticipo rispetto alla data di partenza di un determinato volo, il vettore aereo per andare esente dal pagamento della compensazione pecuniaria per volo cancellato, invocando proprio lo sciopero, deve dimostrare:
a. di aver avvisato il passeggero dello sciopero e della possibilità che il suo volo potesse essere cancellato per l'inoperatività dei controllori di volo, la cui attività è fondamentale per garantire la sicurezza dei trasferimenti aerei da un aeroporto ad un altro;
b. di essersi reso disponibile ad assistere il passeggero nella riprogrammazione del volo cancellato;
c. di aver garantito il rimborso del biglietto in assenza di un volo alternativo a quello cancellato;
d. di aver invitato il passeggero a verificare opzioni di volo alternative;
e. di aver invitato il passeggero a verificare lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto.
In assenza di queste prove, pur verificandosi oggettivamente un evento ascrivibile al novero delle circostanze eccezionali, il vettore è comunque obbligato a risarcire il passeggero con la compensazione pecuniaria.
4. Conclusioni.
Con questa ordinanza la Corte di Cassazione ha rafforzato la tutela dei passeggeri aerei di cui al Reg. CE 261/04 poiché ha stabilito che la compagnia aerea non può solamente invocare un determinato fatto quale circostanza eccezionale per non pagare la compensazione pecuniaria al passeggero in caso di volo cancellato. Infatti, il vettore deve anche dimostrare di aver posto in essere determinate attività dirette proprio ad evitare la cancellazione del volo per via di un evento non controllabile dalla compagnia aerea, come lo sciopero dei controllori di volo.
Avv. Vancheri Luca
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Autore: Luca Vancheri