Condominio: nullo il fondo morosi senza urgenza e restituzione
È nulla la delibera assembleare che obbliga i condomini in regola a sostenere i debiti causati dalla morosità di altri partecipanti senza dimostrare una reale urgenza e senza prevedere modalità di restituzione delle somme anticipate. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Genova con la sentenza n. 456 del 2026.
La vicenda nasce dall'impugnazione di una delibera con cui il condominio aveva modificato e confermato un precedente fondo cassa straordinario destinato a coprire difficoltà economiche e debiti verso terzi.
Secondo i condomini ricorrenti mancavano i presupposti per imporre ai proprietari adempienti il pagamento delle quote non versate dai morosi. Il Tribunale di Genova aveva già dichiarato nulla la decisione ritenendo non dimostrata una situazione di urgenza concreta e attuale.
La Corte d'Appello ha confermato questa impostazione, evidenziando che il fondo straordinario non distingueva tra condomini morosi e condomini in regola e non prevedeva alcun meccanismo di rimborso o conguaglio delle somme anticipate.
I giudici hanno inoltre osservato che le difficoltà economiche del condominio non possono trasferire automaticamente il rischio finanziario sui condomini solventi. Prima di ricorrere a misure straordinarie, l'amministratore deve dimostrare di aver attivato gli ordinari strumenti di recupero del credito nei confronti dei soggetti inadempienti.
La sentenza precisa anche che il ricorso a un "fondo morosi" può essere ammesso solo in presenza di circostanze eccezionali, urgenti e adeguatamente documentate, trattandosi di una soluzione residuale.
La pronuncia ribadisce quindi che l'assemblea condominiale non può modificare liberamente i criteri legali di ripartizione delle spese imponendo oneri aggiuntivi ai condomini in regola senza precise garanzie e senza un'effettiva necessità immediata.
Autore: Redazione