Mediazione demandata: obbligatoria anche dopo il primo tentativo fallito
La mediazione disposta dal giudice può essere obbligatoria anche quando le parti hanno già svolto senza successo la mediazione prevista dalla legge prima dell'avvio della causa. Lo ha chiarito il Tribunale di Latina con la sentenza n. 736 del 9 aprile 2026.
La vicenda riguardava una controversia ereditaria tra fratelli relativa alla divisione di un immobile appartenuto alla madre. Prima del giudizio era già stato effettuato il tentativo di mediazione obbligatoria, conclusosi però negativamente.
Durante il processo, dopo una consulenza tecnica che aveva evidenziato la presenza di un abuso edilizio tale da impedire la divisione del bene, il giudice ha ordinato alle parti di avviare una nuova procedura conciliativa, questa volta come mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-quater del d.lgs. n. 28/2010.
Le parti, tuttavia, non hanno dato esecuzione all'ordine del tribunale. Per questo motivo il giudice ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale.
Nella decisione viene precisato che mediazione obbligatoria e mediazione demandata sono strumenti differenti e possono coesistere nello stesso procedimento. La prima deriva direttamente dalla legge in relazione a determinate materie; la seconda nasce invece da una valutazione discrezionale del giudice, che tiene conto della natura della lite, dello stato della causa e del comportamento delle parti.
Secondo il Tribunale, il mancato accordo raggiunto nel primo tentativo non impedisce al giudice di ordinare una nuova mediazione nel corso del processo. La valutazione sulla cosiddetta "mediabilità" della controversia spetta infatti esclusivamente al magistrato.
La sentenza sottolinea inoltre che l'ordine di esperire la mediazione demandata non lascia margini di scelta alle parti: il tentativo conciliativo costituisce una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mancata partecipazione comporta quindi il rischio di perdere gli effetti dell'intero giudizio.
Nel caso concreto il tribunale ha ritenuto che una soluzione negoziale potesse soddisfare meglio gli interessi delle parti rispetto a una decisione giudiziale, soprattutto alla luce delle problematiche urbanistiche emerse nel corso della causa.
La pronuncia conferma così l'orientamento favorevole a una giustizia conciliativa sempre più integrata con il processo civile, valorizzando il ruolo della mediazione come strumento complementare alla tutela giudiziaria.
Autore: Marina Crisafi