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GARLASCO, IL PROCESSO INDIZIARIO E IL RAGIONEVOLE DUBBIO

La nuova indagine impone interrogativi sia sulle capacità investigative degli inquirenti che sui parametri di valutazione dei giudici nei processi indiziari

Iltristemente noto caso di Garlasco, che da quasi vent'anni interessaoltre misura l'opinione pubblica, con la nuova indagine (prossimaalla conclusione delle indagini, al momentodellastesura di questo contributo) rischia di lasciare nella collettivitàpiù dubbi che certezze sull'amministrazione della giustizia.Anchei profani della materia giuridica sanno perfettamente – per meralogica – che un processo può concludersi con la condanna solo sele prove, legittimamente acquisite, deponganoincontrovertibilmente a sostegno di un'accusa. Inassenza di prova,è necessarialapresenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Diversamente, chepiaccia o meno, il processo deve concludersi con l'assoluzione.

PROVEE INDIZI

L'art.192c.p.p. è il perno attorno al quale si muove il processo penale: lavalutazione della prova. Il giudice deve dare conto in motivazione ditutti i risultati acquisiti, del loro valore rispetto all'oggettodel processo e dei criteri da lui utilizzati per pervenire allapropria conclusione. Laprova è l'elemento dimostrativo del fatto oggetto d'imputazione.Ad esempio: il video di una telecamera che riprende chiaramentel'imputato mentre sta rubando in un gioielleria. Spesso,tuttavia, una prova in tal senso manca, e allora ci si concentrasugli indizi o prove indiziarie. L'art 192 comma 2 c.p.p. prevede,infatti, che gli indizi possono dimostrare una fatto, ma solo se essisiano gravi, precisi e concordanti. Lagiurisprudenza ha ormai suggellato la definizione di indizio: "unfatto certo dal quale, per inferenza logica basata su regole diesperienza consolidate e affidabili, si perviene alla dimostrazionedel fatto incerto da provare, secondo lo schema del cd. sillogismogiudiziario"(Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, PM, p.c., Musumeci e altri, rv.191230). L'indizio è un elemento conoscitivo che, senza poterrappresentare in via diretta il fatto da provare, è dotato diun'autonoma capacità rappresentativa, riguardante una o piùcircostanze diverse, ma collegate sul piano logico con quella dadimostrare. Tornandoall'episodio del furto, gli indizi potrebbero essere rappresentatida: un testimone che ha visto l'imputato nei pressi dellagioielleria, all'ora del furto, con un piede di porco; un altrotestimone che riferisce di aver visto l'imputato, all'ora delfurto, allontanarsi velocemente con un sacco apparentemente pieno;tabulati telefonici che riscontrano l'aggancio del cellularedell'imputato, all'ora del furto, alla cella ove si trova lagioielleria; e via discorrendo. Comeanticipato, affinché gli indizi possano sostenere una pronuncia dicondanna, essi debbono essere gravi(cioè dotati di intrinseca capacità dimostrativa rispetto al themaprobandum),precisi(dotati di alta specificità e univocità, sì da rendere impossibilealtra interpretazione) e concordanti(convergenza, concordanza e non contraddittorietà in modo tale che,grazie al reciproco collegamento ed alla simultanea direzione versolo stesso risultato, il loro insieme assume l'efficacia dimostrativadella prova: v. ad es. Cass. pen., sez. I, n. 7027, 8 marzo 2000, DiTelia, rv. 216181; sez. 4, n. 22391, 2 aprile 2003, Qehalliu Luan,rv. 224962; sez. 6, n. 3882, 4 novembre 2011, Annunziata, rv. 251527).

Il PRINCIPIO DEL RAGIONEVOLE DUBBIO

Acompletamento di un iter rispettoso delle garanzie di un equoprocesso, vi è il principio della condanna oltre ogni ragionevoledubbio, mutuato dal mondo anglosassone e disciplinato al comma 1dell'art.533 c.p.p. La formula sacramentale è stata espressamenteinserita solo nel 2006, sebbene già implicitamente evocato dalprincipio costituzionale della non presunzione di colpevolezza(art.27 c.2 Cost.) e dalle regole che disciplinano la valutazionedella prova. Ilsuddetto principio sancisce che la condanna è possibile solo quandovi sia la certezza processuale assoluta della responsabilitàdell'imputato (Cass. pen., sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575; Cass.pen., sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357). La regola di giudizio imponeal giudice il ricorso "adun metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo ilcriterio del dubbio, con la conseguenza che il giudicante deveeffettuare detta verifica in maniera da scongiurare la sussistenza didubbi interni(ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) oesterni alla stessa(ovvero l'esistenza di un'ipotesi alternativa dotata di razionalitàe plausibilità pratica)" (Cass. pen., sez. I, 24 ottobre 2011,n. 41110). Insomma, se vi sono dubbi razionali, plausibili, che lecose possano essere andate diversamente, e se le ipotesi alternativeofferte non sono del tutto congetturali e disarticolate rispetto airisultati istruttori, l'imputato deve essere assolto.

IlCASO GARLASCO

Lavicenda è un tipico caso di processo indiziario. Lapalissianosostenere che non vi sia un soloelementodimostrativo diretto della responsabilità dell'imputato. Perragioni di sinteticità narrativa possiamo così riassumere gliindizi a carico di Alberto Stasi: un tono freddo e distaccato allachiamata di soccorso dopo la scoperta del cadavere, dapprimasupponendo un incidente domestico; il mancato imbrattamento dellescarpe con il sangue della vittima ( a detta degli inquirentiincompatibile con l'attraversamento della scena del delitto, cosìcome descritto dall'imputato); la presenza di un'improntadell'imputato sul dispenser del sapone del bagno della vittima; DNAdella vittima, sui pedali di una bicicletta usata dall'imputato ilgiorno del delitto, secondo l'accusa derivante dal sangue dellaragazza e trasferito sui pedali attraverso l'imbrattamento dellescarpe dell'imputato; una finestra temporale, collocata ad iniziomattina e prima delle ore 9:35, compatibile con la consumazionedell'omicidio e durante il quale l'imputato non aveva lavorato alcomputer (l'alibi del lavoro alla tesi è sempre stata la lineadifensiva principale, in quanto posizionava l'imputato a casadurante la commissione del delitto). Vaevidenziato che, fin dalla sentenza di primo grado, sono stateravvisate plurime e significative criticità nelquadro istruttorio e nellecapacità investigative degli inquirenti. Lasentenza di primo grado, cui si è allineata anche la sentenza dellaCorte d'assise d'appello, riteneva che gli indizi non eranoassolutamente sufficienti per addivenire ad una condanna. Perquanto riguarda il mancato rilievo delle tracce di sangue nellescarpe, era ben possibile che l'imputato avesse naturalmenteevitato le macchie macroscopiche e calpestato, invece, quelle moltopiccole (invisibili a occhio nudo) e sul cui accertamento negativopuò aver influito lasecchezza delle stesse e iltrascorrere del tempo, senza considerare il calpestio delle stessesuole sulla ghiaia e sull'erba del giardino. Tra l'altro, gliesperimenti peritali avevano lasciata aperta l'ipotesi che era benpossibile l'attraversamento della scena del crimine evitando lemacchie di sangue. Perquel che concerne l'impronta sul dispenser, che, secondo l'accusa,l'imputato avrebbe usato per lavarsi le mani dal sangue, la periziaavrebbe dovuto rilevare residue di tracce ematiche almeno sulmiscelatore del lavandino o nei tubi di scarico. Leperizie sui pedali della bicicletta non avevano accertato che il DNArinvenuto sui pedali fosse di natura ematica, né se l'originefosse il trasferimento da suole di scarpe, né a quale periodo fosserisalente (se a ridosso dell'omicidio o molto prima). Anchesotto il profilo del movente, seppur emerso che vi fossero criticitàdi natura sessuale nel rapporto di coppia e che l'imputato avesseun interesse particolarmente acceso per la pornografia, non vi eranorisultati apprezzabili che potessero legare l'omicidio ad unalitigata degenerata, magari a causa della scoperta di un aspettosinistro della vita di Stasi. LaCorte di cassazione ha annullato la sentenza di appello ordinando unnuovo giudizio, rilevando che, nel suo percorso argomentativo, laCorte d'assise d'appello, così come i l GUP, avesse proceduto inmaniera atomistica, considerando isolatamente gli elementi acquisitianziché nel loro complesso. In altre parole, la Corte territorialeavrebbe ragionato sui dati probatori avulsi dal contesto, cosìcadendo in salti logici e vuoti argomentativi. Altresì, nonsarebbero state considerate delle richieste istruttorie, come adesempio l'estensione della sperimentazione del percorso effettuatoda Stasi all'interno della casa al momento della scoperta delcorpo. LaCorte d'assise d'appello investita del rinvio, recependo leindicazioni della Cassazione, ha disposto la rinnovazionedell'istruttoria, la quale, nonostante le criticità degliaccertamenti investigativi, avrebbe consentito di colmare alcunelacune e offrire questa volta un quadro indiziario solido a caricodell'imputato, in particolare: le nuove perizie sul percorso,effettuato da Stasi in occasione del ritrovamento del corpo,concludevano che le possibilità di non calpestare le macchie disangue fossero infinitesimali; il rinvenimento dell'improntainsanguinata era di una scarpa numero 42, stesso numero calzato daStasi; la presenza di un'impronta digitale del dito anulare diStasi su dispenser di sapone ripulito, era indicativa di come fossestato l'ultimo ad usarlo e in modo anomalo, dato l'utilizzodell'anulare;la presenza in bagno di impronte di scarpe insanguinate provavano chel'assassino si sarebbe recato in bagno; la mancata presenza ditracce di sangue nel lavandino si spiegherebbe con la volontà diripulire; l'alibi della tesi consentiva comunque di collocarel'imputato sulla scena del delitto prima tra le 9:12 e 9:35 (orariodi accensione del pc), così tracciando un arco di 23 minuti ritenutosufficiente per la consumazione dell'omicidio; Stasi non avrebbemai menzionato di possedere la bicicletta sui cui pedali sono staterinvenute le tracce di DNA della vittima. Il movente è rimastoignoto. Lasentenza di condanna è stata confermata dalla Cassazione e daldicembre 2015 Stasi sta scontando la sua pena.

ÈSTATO DAVVERO SUPERATO IL RAGIONEVOLE DUBBIO?

Adistanza di quasi vent'anni dall'omicidio e dieci dall'ultimasentenza della Suprema corte, nuove indagini hanno indotto la Procuradi Pavia a contestare il reato di omicidio ad un altro soggetto, taleAndrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi. Ad oggi, non siconosce il contenuto delle risultanze investigative, ma la notiziadella nuova investigazione offre diversi spunti di riflessione.

Nellamotivazione della sentenza della Corte d'assise d'appello sirichiamano gli insegnamenti sulla valutazione delle prove indiziariee si conclude che tutti gli elementi istruttori, globalmenteconsiderati e arricchiti dalle integrazioni istruttorie, indichino inmaniera grave, precisa e concordante che Alberto Stasi èl'assassino; che le ipotesi alternative prospettate dalla difesasono da considerare remote, ancorché astrattamente formulabili, esenza alcun riscontro nelle risultanze processuali. Ad esempio, èstata scartata l'ipotesi di un furto finito in tragedia (in effettinon risultavano cose rubate, la casa era in ordine, non c'eranosegni di effrazione e tutto lasciava intendere che l'assassinofosse persona di fiducia o, comunque, nota alla vittima). Tuttavia,ad oggi, vista la nuova indagine di Pavia, la domanda se la sentenzadi condanna abbia fatto buon uso del principio del ragionevole dubbioè più che lecita. Anzi, sorge pressoché spontanea, dal momento chea Sempio – pare – venga sì contestato l'omicidio, ma non "inconcorso". L'omissionedell'istituto concorsuale è un dato cruciale, perché ilsignificato di tale esclusione è una e una soltanto: la Procura diPavia, oggi, è convinta che l'omicidio sia stato commesso daSempio anziché da Stasi. Diversamente, la contestazionecontemplerebbe una dicitura del tipo: "inconcorso con Alberto Stasi, nei confronti del quale si è procedutoseparatamente". Ammessoe non concesso che sia fondata, è proprio la nuova ipotesiaccusatoria a destare perplessità sul corretto metodo di giudiziodella sentenza di condanna. Invero, se, a distanza di molto tempo, èammissibile che si possa scoprire un correo, non è umanamente e giuridicamenteaccettabile pervenire alla conclusione che l'identitàdell'omicida siadiversada coluiper cui è intervenuta una condanna definitiva. Siaggiunga che la sentenza di condanna ha sancito chiaramente che nonvi erano altre ipotesi razionalmente accettabili e mai è stataavanzata l'idea anche solo di un concorso con qualcuno rimastoignoto.

Agiustificazione dei recenti sviluppi investigativi qualcuno ha fattoleva sulla progressione scientifica e tecnologica, che avrebbefornito a periti e inquirenti strumenti più sofisticati.Osservazione veritiera, ma stiamo parlando di indagini condotte nel2009 e 2010, non nella prima metà del '900; sposare questa tesisignificherebbe ammetterebbe che solo fino quindici anni fa leindagini scientifiche erano oltremisura fallibili. No,la questione dei moderni strumenti d'indagine non regge. Sul tema,al più, il vero problema non sarebbero le risorse o le conoscenze incampo scientifico, ma i frequenti errori commessi degli inquirenti esempre citati nelle sentenze.

Checosa dedurre, dunque, se la nuova indagine portasse a individuare unresponsabile diverso da Stasi? Lacritica ricadrebbe necessariamente sulla discrezionalità di giudiziodei magistrati e sui limiti del ragionevole dubbio, fin troppoevidentiin questo caso: prima, bendue sentenze di assoluzione (poi annullate con rinvio), chenon avrebbero valutato correttamente gli indizi;dopo, una pronunciadi condanna (poi confermata dalla Cassazione), chepoggerebbe su basi più solide grazie ad un arricchimento delleperizie e ad una valutazione olistica dell'istruttoria. Sel'avvicendamento di sentenze opposte è abbastanza ricorrente ingiurisprudenza, quello che perplime (e preoccupa) è la circostanzache ben due Giudici diversi (GUP e Corte d'assise d'appello) nonsi sono resi conti della assoluta necessità di integrazioneistruttoria e hanno gravemente errato nella scelta metodologica divalutazione del quadro indiziario.

Andiamooltre e partiamo doverosamente dal presupposto che la sentenza dicondanna, quella passata in giudicato, sia corretta e abbia postorimedio agli errori dei giudizi precedenti. C'è, però, la nuovaindagine con la sua teoria. Seessaconducesse ad un'altra verità, allora vuol dire che vi sono stateserie lacune, in termini di raccolta probatoria, nonsolo inquelle precedenti, maanchein sede dell'integrazione disposta dal Corte investita del nuovogiudizio;e se ad esse aggiungiamo gli errori investigativi a più ripresecitati da tuttelesentenze, la domanda è lampante:com'è possibile che sia stato superato il ragionevole dubbio?Com'è possibile chegli indizi siano stati riconosciuti gravi, precisi e concordanti?Com'èpossibile non mettere in discussione tutto quanto? Sibadi, la Corte d'assise d'appello, cheha riconosciuto Stasi colpevole,non si è risparmiata. La sentenza è corposa, compiutamente motivatae ha analizzato tutte le risultanze processuali. Adaver fatto la differenza è il peso probatorio che è statoriconosciuto agli indizi.

Dunque,nelcaso la nuova indagine conducesse ad altro clamoroso esito,legittimoè iltimoreche la soglia del ragionevole dubbio sia stata superata nontantodall'oggettiva rilevanza degli elementi indiziari universalmenteconsiderati,quanto dall'abilecapacità del Collegio di motivare quellache, a questo punto, pare essere stataunapropria convinzione interna. Convinzioneche può naturalmente essere sorta da una miriade di influenzeesterne (igiudici sono esseri umani, non macchine),a partire dalle direttive della Cassazione (che, pur imponendo diseguire il corretto iter metodologico, ha comunque censurato duesentenze di assoluzione), fino ad un'estenuante pressione mediatica(bisogna dirlo ed è inutile nascondersi dietro un dito) che hasempre dubitato dell'innocenza dell'imputato. Tuttociò, se (repetitaiuvant:SE)corrispondente al vero, nonè giuridicamente accettabile, perché il giudice non devesemplicemente motivare la propria idea (leggasi: la mia sensazione èche sia andata così), bensì spiegare come, ad una lettura globaledi tutti gli elementi indiziari epur godendo di libero convincimento, non sia oggettivamente erazionalmentepossibile pervenire ad altra soluzione. Senzadimenticare che benpoco hapotutofare, poi, la Corte di cassazione, che è giudice di legittimità enon di merito, quandoè stata adita la seconda volta. Difronte ad una sentenza che ha risposto a tutte le doglianze, che haconsiderato tutte le prove indiziarie e ha fornito la propriadecisione di una spiegazione logica (ancorchénon condivisibile), badando a motivare l'esclusione delle letturealternative delle difese, la Cassazione nulla può sindacare. Aparere di chi scrive, differentemente da quanto accaduto la primavolta, dove ciò che era in discussione era il metodo di valutazione(nonla valutazione insé)degli indizi da parte dei Giudici territoriali, la Suprema corte nonha potuto censurare alcunché, invero non essendo incorsa la sentenzadi condanna in evidenti difetti motivazionali, e non potendosindacare (a meno che il motivo non sia manifestamente illogico)sulla valenza probatoria riconosciuta agli elementi istruttori.

Ovviamente,l'auspicio è che la verità processuale della sentenza definitivasia la più aderente a quella storica e che Stasi stia scontando unapena giusta. V'èda dire che, aprescindere da tutto, l'avvicendamentodi ben cinque sentenze, con esiti opposti, e la nuova indagine dellaProcura di Pavia non hanno fatto buona pubblicità al nostro sistemagiudiziario. Nonlamentiamoci se il cittadino non crede nella buona amministrazionedella giustizia.



Data: 10/05/2026 11:00:00
Autore: Andrea Cagliero