Questioni critiche relative all'analisi delle riproduzioni scritte
L’attività di consulenza grafologica in ambito giudiziario è tutt’altro che priva di divergenze interpretative, soprattutto per quanto riguarda i metodi di analisi della scrittura. Rimane infatti aperto il dibattito sulla possibilità di svolgere perizie comparative basate su riproduzioni, quali possono essere fotocopie, scansioni digitali, nonché, ciò che è di ormai lontana memoria come i fax.
L’impiego di tali riproduzioni investe sia l’esame del documento oggetto di contestazione, sia quello delle scritture di confronto di provenienza certa, come ad esempio gli atti pubblici. Se, da un lato, la questione della corrispondenza tra copia e originale può essere risolta attraverso l’utilizzo di copie autentiche, dall’altro è necessario interrogarsi sull’effettiva capacità della fotocopia di restituire gli elementi grafici che riflettono l’identità e la personalità dello scrivente.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha adottato un orientamento univoco in materia. In alcune pronunce, infatti, si afferma con decisione la necessità di operare l’analisi grafologica esclusivamente sull’originale del documento. In particolare, Cass. civ., sez. VI-2, n. 20484 del 29 settembre 2014 evidenzia come solo l’originale consenta di cogliere quegli elementi distintivi, talvolta unici, utili a ricondurre con elevato grado di probabilità la sottoscrizione al suo effettivo autore, anche alla luce delle specificità del tratto calligrafico, degli strumenti abitualmente utilizzati e delle caratteristiche psico-fisiche che si riflettono nella firma. Al contrario, la copia fotostatica sarebbe inidonea a garantire un’analisi affidabile, poiché non permetterebbe la percezione dei segni grafici autentici e individualizzanti. Tale impostazione richiama espressamente Cass. civ., sez. II, n. 1831 del 18 febbraio 2000, secondo cui la verificazione grafica, per poter condurre all’attribuzione della scrittura al suo apparente autore, deve necessariamente basarsi sull’originale, unico supporto idoneo a consentire l’accertamento dell’autenticità, mentre non potrebbe giustificarsi un simile esito se l’esame fosse condotto su una mera copia.
Di segno opposto è, invece, un diverso orientamento giurisprudenziale. La Corte di Cassazione penale ha infatti affermato che nessuna disposizione normativa impone che la perizia grafologica debba essere svolta esclusivamente sull’originale del documento, ammettendo quindi l’utilizzabilità anche delle copie fotostatiche (Cass. pen., n. 42938 del 21 novembre 2011; conforme Cass. pen., n. 7175 del 3 luglio 1979).
L’impostazione metodologica adottata può variare non soltanto in funzione dell’approccio del consulente grafologo incaricato come CTU, ma anche in relazione alle caratteristiche specifiche del caso concreto. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui non siano disponibili scritture di comparazione in originale, oppure alle diverse indicazioni provenienti dall’Autorità giudiziaria competente.
In presenza di un contenzioso, la questione non dovrebbe essere risolta attraverso l’adesione aprioristica a un orientamento o all’altro. Al contrario, appare più corretto invitare i consulenti tecnici e le parti coinvolte a procedere con una valutazione caso per caso, individuando di volta in volta la metodologia più adeguata sulla base di determinati criteri di riferimento, tra i quali:
- Finalità dell’indagine grafologica (verifica dell’autenticità del testo, disconoscimento della firma, eventuali alterazioni, datazione dello scritto, sovrapposizioni grafiche, uso di fogli già sottoscritti in bianco, ecc.), così da poter valutare criticamente elementi come la pressione del tratto o l’impiego di strumenti tecnici che richiedono necessariamente l’esame dell’originale, ad esempio per l’analisi del supporto cartaceo o degli inchiostri;
- Reperibilità dei documenti originali e concreta possibilità di accedervi e sottoporli a esame diretto;
- Dichiarazioni e strategia difensiva della controparte, qualora tali elementi rendano non controversi alcuni profili, riducendo la necessità di analizzare l’originale e rendendo eventualmente sufficiente l’uso di copie;
- Valutazione critica, nell’ambito della consulenza tecnica di parte (CTP), del metodo adottato dal CTU, al fine di verificarne la coerenza e l’affidabilità rispetto al caso concreto.
L’indagine grafologica e la successiva attività peritale risultano indubbiamente avvantaggiate quando è possibile lavorare direttamente sui documenti originali.
In tale prospettiva, appare fondamentale il tempestivo coinvolgimento del consulente grafologo già nelle fasi iniziali del contenzioso, così da evitare che venga preclusa la possibilità di esaminare il materiale autentico, formulare quesiti tecnici mirati per il CTU e selezionare gli scritti idonei al confronto, anche attraverso adeguate strategie difensive da sviluppare in sede processuale.
È inoltre opportuno favorire la partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali svolte dal CTU, consentendogli di intervenire in modo tempestivo e secondo un approccio metodologico rigoroso.
Diversamente, risulterebbe complesso e potenzialmente meno efficace fondare una consulenza di parte esclusivamente su riproduzioni fotostatiche, soprattutto nei casi in cui la consulenza d’ufficio sia stata invece condotta sugli originali.
Si tratta di alcuni profili di riflessione critica utili per l’attività del grafologo, soprattutto nella fase preliminare, al fine di ridurre il rischio che le conclusioni iniziali debbano essere successivamente modificate o smentite a seguito dell’emersione di elementi riscontrabili unicamente sull’originale del documento.
Nel caso in cui l’analisi grafologica sia stata condotta su copie, è necessario darne espressa indicazione, precisando anche il grado di leggibilità, nitidezza e qualità della riproduzione esaminata.
Una relazione peritale coerente e utilizzabile in ambito giudiziario dovrebbe inoltre specificare quali elementi siano stati effettivamente osservabili e confrontabili sulla base delle copie, motivando al contempo la loro attendibilità sul piano tecnico e segnalando eventuali margini di incertezza derivanti dall’impossibilità di consultare l’originale.
Il consulente grafologo che, per ragioni organizzative o per altre circostanze, non abbia potuto accedere al documento originale dovrebbe comunque adottare un approccio prudenziale, riservando eventuali conferme o approfondimenti all’eventuale successiva analisi dell’originale.
In definitiva, il valore di un giudizio tecnico espresso su una riproduzione non può essere equiparato a quello formulato a seguito dell’esame diretto di uno scritto originale, che consente una valutazione più completa e affidabile.
D.ssa Elisabetta Mura
GRAFOLOGO FORENSE
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Data: 11/05/2026 06:00:00
Autore: Elisabetta Mura