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Obblighi del mediatore e responsabilità per omessa informazione

Il mediatore deve comunicare tutte le informazioni rilevanti sull'affare: omissioni o inesattezze possono comportare risoluzione del contratto e responsabilità risarcitoria



Il mediatore è tenuto a informare le parti su tutte le circostanze rilevanti dell'affare, sia quelle di cui ha effettiva conoscenza sia quelle che avrebbe potuto conoscere usando l'ordinaria diligenza professionale. Inoltre, gli è vietato fornire notizie inesatte o fuorvianti.

Secondo il Tribunale di Nola (sezione I, sentenza 5 marzo 2026 n. 894), la violazione di tali obblighi può integrare un inadempimento contrattuale, con conseguente possibilità di risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento del danno. Tuttavia, la responsabilità va valutata caso per caso, tenendo conto della natura dell'affare e della posizione delle parti.

Nell'ambito della mediazione, trova applicazione il principio di buona fede, sancito dall'art. 1759 c.c., che impone al mediatore di comunicare tutte le informazioni idonee a incidere sul consenso delle parti o sulle condizioni del contratto. In presenza di inadempimento, il cliente può opporsi al pagamento della provvigione ai sensi dell'art. 1218 c.c.

La condotta del mediatore deve essere improntata a una diligenza qualificata: egli è tenuto a segnalare eventuali criticità, anche senza uno specifico incarico di verifica tecnica, purché siano conoscibili con l'ordinaria professionalità richiesta.

In particolare, la mancata comunicazione di irregolarità urbanistiche dell'immobile, conoscibili con un minimo controllo documentale, può legittimare il rifiuto del pagamento della provvigione da parte dell'acquirente.

Infine, l'obbligo informativo sussiste indipendentemente dall'esito dell'affare: la responsabilità del mediatore può configurarsi sia nel caso di conclusione del contratto sia nel caso contrario, non essendo il buon esito elemento necessario per la sua sussistenza.

Data: 14/04/2026 07:00:00
Autore: Redazione