Trattamento richiedenti asilo: la Consulta invita alla riforma

La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione sul trattenimento dei richiedenti asilo, ma sollecita il legislatore a intervenire


Inammissibile la questione sollevata dalla Cassazione

Con la sentenza n. 40/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione in materia di trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale.

La Consulta ha tuttavia rivolto un chiaro invito al legislatore affinché intervenga sulla disciplina vigente, al fine di renderla pienamente conforme sia ai principi costituzionali sia agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

La disciplina sul trattenimento nei centri per il rimpatrio

L'attuale normativa consente allo straniero già trattenuto in un centro per il rimpatrio, in esecuzione di un provvedimento di espulsione, di presentare domanda di protezione internazionale.

In tali casi, il questore può disporre un ulteriore trattenimento, soprattutto quando sussistano fondati motivi per ritenere che la domanda sia strumentale, ossia proposta al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione dell'espulsione.

Il provvedimento deve essere sottoposto a convalida della corte d'appello territorialmente competente, in attuazione dell'articolo 13 della Costituzione, che impone il controllo giurisdizionale su ogni misura limitativa della libertà personale.

Il nodo delle 48 ore senza convalida

La disciplina prevede inoltre che, in caso di mancata convalida del primo trattenimento, il questore possa adottare un nuovo provvedimento entro 48 ore, fondato su presupposti quali il rischio di fuga o la pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Durante tale intervallo temporale, lo straniero resta comunque trattenuto nel centro.

Proprio questo meccanismo è stato oggetto di censura da parte della Corte di cassazione, che ne ha dubitato la compatibilità con l'articolo 13 Cost., secondo cui i provvedimenti restrittivi non convalidati perdono efficacia.

Le ragioni dell'inammissibilità

La Corte costituzionale ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo.

In particolare, il procedimento principale riguardava esclusivamente la verifica dei presupposti dell'ultimo provvedimento di trattenimento, fondato sul rischio di fuga e sulla pericolosità sociale, e non la legittimità della permanenza nel periodo intermedio tra i due provvedimenti.

Da ciò deriva la declaratoria di inammissibilità.

L'invito al legislatore e i limiti costituzionali

Pur dichiarando inammissibile la questione, la Corte ha sottolineato la legittimità dell'obiettivo perseguito dal legislatore: evitare che la mera presentazione della domanda di asilo comporti automaticamente la cessazione del trattenimento.

Tale esigenza risponde anche alla necessità di prevenire abusi dello strumento della protezione internazionale, specialmente nei casi in cui lo straniero abbia commesso reati gravi o possa sottrarsi all'espulsione.

Tuttavia, la Consulta ha ribadito che tale obiettivo deve essere realizzato nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione, che impone rigorosi limiti procedurali a tutela della libertà personale, applicabili sia ai cittadini sia agli stranieri.

Da qui l'invito al legislatore a intervenire per adeguare la disciplina, assicurando un equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali.

Data: 12/04/2026 07:00:00
Autore: Redazione