Danno non patrimoniale, tabelle milanesi e personalizzazione d'ufficio
La pronuncia in esame (Cass., sez. lavoro, ordinanza n. 5436 dell'11 marzo 2026) offre l'occasione per tornare su alcuni snodi centrali in materia di danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento datoriale, con particolare riguardo alla distinzione tra danno biologico e morale, all'utilizzo delle tabelle milanesi e, soprattutto, al tema della personalizzazione del danno, anche d'ufficio. La Corte di cassazione ribadisce principi consolidati, ma con importanti precisazioni operative.
Il caso
La vicenda trae origine da un contenzioso promosso da un lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro, nell'ambito del quale veniva dedotta una complessiva violazione degli obblighi di tutela dell'integrità psicofisica del dipendente, ai sensi dell'art. 2087 c.c. In particolare, il lavoratore lamentava di essere stato esposto a condotte persecutorie protratte nel tempo, dalle quali sarebbe derivato un significativo pregiudizio alla salute, sfociato in un quadro ansioso-depressivo con rilevanti ripercussioni sulla vita personale e professionale.
Il giudizio di primo grado si concludeva con un parziale accoglimento della domanda. Il Tribunale riconosceva la sussistenza di un danno non patrimoniale articolato in più componenti – biologica, morale e relazionale – liquidato in complessivi € 80.000. In tale contesto, assumeva rilievo anche la vicenda del licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto: il giudice riteneva infatti che una parte significativa delle assenze per malattia fosse causalmente riconducibile alla condotta datoriale, dichiarando conseguentemente l'illegittimità del recesso e disponendo la reintegrazione del lavoratore, oltre al risarcimento del danno.
La decisione veniva impugnata da entrambe le parti e la Corte d'appello di Roma, pur confermando l'impianto ricostruttivo della responsabilità datoriale, procedeva a una rivalutazione complessiva del danno. Tale operazione si fondava, in modo decisivo, sugli esiti di una nuova consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, rinnovata in sede d'appello, che consentiva di affinare il giudizio sulle condizioni psicopatologiche del lavoratore e sulla loro eziologia.
All'esito di tale approfondimento istruttorio, la Corte territoriale rideterminava l'ammontare del danno non patrimoniale in € 71.165,45, facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano e introducendo un correttivo in aumento attraverso il meccanismo della personalizzazione. La liquidazione risultava dunque il frutto di un bilanciamento tra il parametro standardizzato e le specificità del caso concreto, con particolare attenzione alla durata e alle modalità dell'inadempimento datoriale.
Su tale decisione si innestavano, infine, i ricorsi per cassazione: il lavoratore lamentava, tra l'altro, una non corretta considerazione delle diverse voci di danno, mentre la società contestava, in modo più incisivo, la legittimità stessa della personalizzazione operata dal giudice di merito, ritenuta priva di adeguato fondamento in termini di allegazione e prova.
La decisione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, respinge integralmente entrambe le impugnazioni, offrendo una motivazione articolata che si muove nel solco della giurisprudenza più recente in materia di danno non patrimoniale.
Con riferimento alle censure del lavoratore, la Suprema Corte esclude la sussistenza di vizi motivazionali, valorizzando il percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello. In particolare, viene evidenziato come il giudice di merito abbia proceduto a una valutazione complessiva e non meramente formale delle diverse componenti del danno, distinguendo espressamente tra danno biologico e danno morale. Sul punto, la pronuncia richiama il passaggio della sentenza impugnata in cui si dà atto che la liquidazione è avvenuta "tenendo distinti il danno biologico e il danno morale […] con personalizzazione […] alla luce delle peculiarità del caso concreto", escludendo quindi qualsiasi indebita sovrapposizione o duplicazione risarcitoria.
Particolare attenzione è dedicata anche al tema del danno permanente, la cui omessa considerazione era stata denunciata dal ricorrente principale. La Corte chiarisce che tale voce non è stata affatto trascurata, ma, al contrario, espressamente esaminata e poi esclusa in fatto sulla base delle risultanze della consulenza tecnica. Viene richiamato, in modo significativo, il passaggio della CTU secondo cui emergeva "un quadro psicotico dello spettro schizofrenico paranoide cronico […] in soggetto con habitus personologico premorboso", elemento che impediva di ricondurre integralmente la patologia alla condotta datoriale.
Quanto al ricorso incidentale della società, la parte più rilevante della decisione riguarda la contestazione della personalizzazione del danno. La società sosteneva che l'incremento del risarcimento – quantificato nella misura del 44% – fosse stato riconosciuto in assenza di una specifica allegazione e prova da parte del lavoratore.
La Cassazione respinge tale impostazione, riaffermando con chiarezza la natura e i limiti del potere equitativo del giudice. In particolare, viene ribadito che la liquidazione del danno non patrimoniale implica un "prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno" e che tale valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, purché sorretta da una motivazione idonea a rendere intellegibile il percorso logico seguito.
La Corte sottolinea come, nel caso di specie, la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni dell'incremento, valorizzando la presenza di "conseguenze anomale e peculiari" rispetto al caso standard considerato dalle tabelle milanesi. In tal modo, la personalizzazione si configura non come una deroga arbitraria al criterio tabellare, ma come una sua fisiologica integrazione, necessaria per garantire l'effettività e l'integralità del risarcimento.
I principi di diritto
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato, ma offre una chiara sistematizzazione di alcuni principi di particolare rilievo pratico.
a) Autonomia del danno morale rispetto al danno biologico. La Corte ribadisce che il danno morale consiste in una "sofferenza interiore" distinta dalle ricadute dinamico-relazionali del danno biologico e, come tale, deve essere oggetto di autonoma considerazione e liquidazione. Tuttavia, tale autonomia non implica duplicazione, potendo le tabelle milanesi offrire un parametro unitario che ricomprende entrambe le componenti, purché il giudice accerti in concreto la loro coesistenza.
b) Utilizzo delle tabelle milanesi come parametro di riferimento. Le tabelle del Tribunale di Milano vengono confermate quale criterio guida per la liquidazione equitativa del danno alla persona, in quanto idonee a garantire uniformità e prevedibilità. Il giudice è chiamato, in una prima fase, a individuare un parametro monetario standard e, successivamente, ad adeguarlo al caso concreto.
c) Personalizzazione del danno e potere del giudice. Il punto più significativo della decisione, ad avviso di chi scrive, riguarda la personalizzazione del danno. La Corte chiarisce che:
- la personalizzazione costituisce una fase fisiologica della liquidazione equitativa;
- essa richiede la valorizzazione di circostanze specifiche e non ordinarie del caso concreto;
- rientra nel potere discrezionale del giudice, purché adeguatamente motivato.
In tale prospettiva, assume particolare rilievo il riconoscimento implicito della possibilità di una personalizzazione anche d'ufficio, laddove emergano dagli atti elementi idonei a giustificare un incremento rispetto allo standard tabellare. Non è quindi necessario un rigido formalismo in termini di allegazione, se il quadro probatorio consente al giudice di individuare "conseguenze anomale e peculiari".
d) Limiti del sindacato di legittimità. La Cassazione ribadisce infine che la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale è sindacabile in sede di legittimità solo entro limiti ristretti. Il controllo non può tradursi in una rivalutazione del merito, ma si arresta alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione e del rispetto dei principi di integralità e effettività del risarcimento.
Conclusioni
La decisione conferma la centralità del ruolo del giudice di merito nella concreta determinazione del danno non patrimoniale, valorizzando un approccio flessibile ma controllabile. In particolare, la legittimazione della personalizzazione – anche in assenza di una puntuale allegazione formale, purché fondata su elementi emergenti dagli atti – rappresenta un passaggio di rilievo, destinato ad avere impatto significativo nella prassi contenziosa.
Data: 10/04/2026 07:00:00
Autore: Francesco Chinni e Sergio Di Dato