Cartella clinica: la prima copia è gratuita

La prima copia della cartella clinica è gratuita. Lo dice la Corte di Giustizia dell'Unione Europea



La Corte di Giustizia europea ha stabilito che i pazienti hanno diritto a ottenere gratuitamente una prima copia completa della propria cartella clinica, senza dover fornire alcuna motivazione. Questa sentenza, emessa il 26 ottobre 2023 (causa C-307/22), affronta un problema che molte strutture sanitarie continuano a ignorare o aggirare.

Il caso riguardava un dentista tedesco che chiedeva il rimborso delle spese di copia al proprio paziente. Il paziente DW sospettava di essere stato vittima di un errore medico e voleva la documentazione per valutare un'eventuale azione legale. Il medico FT si era rifiutato di consegnarla gratuitamente, invocando la normativa tedesca. Tuttavia, la Corte ha dichiarato tale normativa incompatibile con il GDPR.

Il principio fondamentale della sentenza risiede nell'interpretazione combinata degli articoli 12(5) e 15(1)(3) del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il paziente-interessato non è tenuto a giustificare la propria richiesta. Che voglia controllare le diagnosi, valutare una responsabilità medica o semplicemente ricostruire la propria storia clinica, il diritto alla copia gratuita sussiste in ogni caso. Il considerando 63 del GDPR, che menziona le finalità di consapevolezza e verifica della liceità del trattamento, non può limitare un diritto che il testo normativo non subordina ad alcuna motivazione. La Corte ha sottolineato che i considerando non hanno valore giuridico vincolante.

La copia deve essere fedele e integrale, non una sintesi o una rielaborazione del medico, ma la riproduzione completa di diagnosi, referti, esami, pareri e terapie. Una compilazione sommaria, avverte la Corte, rischia di omettere dati rilevanti o di renderli incomprensibili, tradendo lo scopo stesso del diritto di accesso.

Come esercitare il diritto: istruzioni pratiche

Per esercitare questo diritto in Italia è sufficiente un'istanza scritta — anche via PEC o raccomandata — indirizzata al Titolare del trattamento (la struttura sanitaria, il medico di medicina generale, il professionista privato). Non occorre un avvocato né un modulo specifico. Il riferimento normativo da citare è duplice.

Sul versante europeo, si fa riferimento all'articolo 15, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), come interpretati dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 26 ottobre 2023, C-307/22, FT c. DW. Sul versante nazionale, il Garante per la protezione dei dati personali ha più volte confermato — da ultimo nelle FAQ pubblicate sul proprio sito — che il diritto di accesso ai dati sanitari rientra pienamente nel GDPR, che il titolare deve rispondere entro trenta giorni e che la prima copia è gratuita. In caso di diniego o di richiesta di pagamento per la prima copia, il paziente può presentare reclamo al Garante (garante.privacy.it) oppure ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Un modello di richiesta efficace potrebbe aprirsi così: «Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 e della sentenza CGUE C-307/22 del 26.10.2023, il/la sottoscritto/a chiede copia integrale della propria cartella clinica relativa al ricovero/trattamento del [data], a titolo gratuito, in quanto prima richiesta di accesso ai propri dati personali oggetto di trattamento. Ai sensi dell'art. 12(5) GDPR nessun costo può essere addebitato per la prima copia.»

Cosa cambia per le strutture sanitarie

Ospedali, ASL, cliniche private e singoli professionisti devono sapere che addebitare costi per la prima copia della cartella clinica viola il GDPR, anche se una norma nazionale lo consente e anche se questa norma è antecedente al Regolamento. L'unica eccezione riguarda le richieste «manifestamente infondate o eccessive», con l'onere della prova a carico del titolare, e le copie successive alla prima.


Avv. Claudia Moretti

Data: 11/04/2026 07:00:00
Autore: Claudia Moretti