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Cannabis light, la storia italiana continua...

L'ordinanza di Brindisi e il primo rinvio alla Corte Costituzionale


Premessa: dalla battaglia giuridica alla svolta costituzionale

Quando, nel novembre 2025, scrivevo Cannabis Light: una storia italiana. Le varie inchieste naufragate, una riflessione da giurista, la filiera della canapa industriale italiana attraversava il momento più buio della sua storia. Il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito nella legge 80/2025, aveva azzerato in poche ore un settore che dava lavoro a trentamila persone, distrutto investimenti pluriennali, criminalizzato imprenditori che avevano operato in piena legalità sulla base della legge 242/2016.

Quel contributo si chiudeva con un prologo: "una battaglia giuridica appena iniziata".

Oggi, a marzo 2026, quella battaglia ha raggiunto il suo primo, storico, traguardo: l'ordinanza del Tribunale di Brindisi, depositata il 2 dicembre 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2026, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del decreto sicurezza.

Non si tratta di una semplice ordinanza di rinvio tra le tante che quotidianamente alimentano il contenzioso costituzionale. È il primo caso in Italia in cui un giudice del merito, chiamato a decidere su un'opposizione alla distruzione di un carico di canapa industriale, ha ritenuto che la norma che criminalizza le infiorescenze sia radicalmente incompatibile con i principi fondamentali della Costituzione. È la prima crepa in un impianto normativo costruito su presunzioni ideologiche anziché su evidenze scientifiche. È, soprattutto, la dimostrazione che il diritto, quando applicato con rigore e indipendenza, può ancora costituire argine contro scelte legislative irragionevoli e sproporzionate.

Il caso Cassini: anatomia di una vicenda giudiziaria

La vicenda che ha condotto al rinvio costituzionale origina da un sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Brindisi nel dicembre 2024. Due camion di nazionalità bulgara, carichi di infiorescenze di canapa industriale destinate ad aziende italiane, vengono fermati e sottoposti a sequestro. Il materiale, proveniente da coltivazioni conformi ai parametri europei, era destinato a Igor Cassini, imprenditore agricolo di Dolceacqua, nell'estremo Ponente ligure, attivo da anni nella filiera della canapa. A maggio 2025, la Procura di Brindisi, applicando rigorosamente le nuove disposizioni dell'art. 18 del decreto sicurezza, ordina la distruzione del carico. La motivazione è tecnica e formalmente ineccepibile: le nuove norme estendono l'ambito della confisca "ai derivati della coltivazione della cannabis della specie sativa, anche a prescindere da un comprovato effetto stupefacente della sostanza".

Contro il decreto di distruzione si oppongono gli indagati, assistiti dall'avvocato Lorenzo Simonetti. La difesa non si limita a contestare la materialità dei fatti o l'applicazione della norma: solleva una questione di sistema, chiedendo al giudice di rimettere alla Corte Costituzionale la valutazione di legittimità dell'art. 18. Il Giudice per le Indagini Preliminari Barbara Nestore, con ordinanza del 26 giugno 2025 (depositata il 2 dicembre 2025), accoglie l'istanza, sospende il procedimento e trasmette gli atti alla Consulta. L'ordinanza, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2026, segna l'ingresso ufficiale del caso nel giudizio costituzionale.

L'ordinanza di Brindisi: un'analisi giuridica rigorosa ed al passo dei tempi

L'ordinanza del GIP di Brindisi rappresenta un modello di tecnica giuridica e rigore argomentativo. Il giudice non si limita a sollevare dubbi generici sulla norma, ma costruisce un'analisi sistematica articolata su tre profili di illegittimità costituzionale, ciascuno fondato su parametri costituzionali precisi e supportato da una ricostruzione giurisprudenziale puntuale.

Primo profilo: violazione dell'art. 77 Cost. per difetto dei presupposti di necessità e urgenza

Il primo e più dirompente profilo di illegittimità attiene alla violazione dell'art. 77 della Costituzione, che consente al Governo di adottare decreti-legge solo "in casi straordinari di necessità e d'urgenza". Il giudice brindisino rileva che il decreto-legge n. 48/2025 è stato emesso al di fuori dei casi straordinari che giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 146 del 2024, "la pre-esistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto".

Nel caso dell'art. 18, non si rinviene alcuna situazione di straordinaria necessità e urgenza. La canapa industriale era coltivata e commercializzata in Italia dal 2016, sulla base di una legge dello Stato che ne aveva promosso la filiera. Non vi era alcuna emergenza sanitaria, alcun allarme sociale, alcun dato epidemiologico che imponesse un intervento immediato. La stessa relazione illustrativa del decreto-legge non fornisce alcuna evidenza empirica a sostegno dell'urgenza, limitandosi a generiche affermazioni sulla necessità di tutelare la sicurezza pubblica.

Il giudice rileva inoltre la manifesta disomogeneità della disposizione rispetto alle finalità del decreto-legge. Come ha affermato la Corte Costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012, "l'evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita assurge a indice sintomatico della manifesta carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e di urgenza". Il decreto sicurezza, come evidenziato nell'ordinanza, si caratterizza per una eterogeneità di finalità e contenuti che palesa la sussistenza della cosiddetta "disomogeneità per tabulas": si passa dalla sicurezza pubblica alla disciplina penitenziaria, dalle vittime dell'usura alla canapa industriale, senza alcuna ratio unitaria che giustifichi l'accorpamento in un unico provvedimento d'urgenza.

Inserire una norma che regola la produzione agricola e commerciale della canapa all'interno di un "decreto sicurezza" che si occupa di ordine pubblico crea, come rileva il giudice, un "minestrone normativo" sintomatico dell'insussistenza dell'urgenza.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte chiarito che la disomogeneità dei contenuti è sintomatica dell'insussistenza dell'urgenza: non c'era alcuna emergenza improvvisa che giustificasse l'intervento immediato del governo su un settore economico già regolamentato, bypassando il normale dibattito parlamentare.

Secondo profilo: violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost. per difetto di offensività.

Il secondo profilo di illegittimità, forse il più rilevante sul piano sostanziale, attiene alla violazione del principio di offensività, corollario degli artt. 25 e 27 della Costituzione.

Il giudice brindisino afferma con chiarezza che "in assenza della dimostrazione scientifica che l'uso dei prodotti derivanti da piante di canapa possa provocare effetti psicotropi o nocivi sulla base dei dati scientifici disponibili e condivisi, vietarne ex abrupto, sotto comminatoria di applicazione della legge penale, la coltivazione industriale finora consentita confligge, fuor di dubbio, con il principio di offensività".

Il principio di offensività, come ha affermato la Cassazione penale nella sentenza n. 8393 del 2013, "opera non solo in astratto, quale precetto rivolto al legislatore, ma anche in concreto, quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice". Nei reati di cui al D.P.R. 309/1990, il giudice deve verificare in concreto l'offensività della condotta, accertando l'idoneità della sostanza a produrre un effetto drogante rilevabile. Come ha precisato la Cassazione nella sentenza n. 6928 del 2012, "qualora la sostanza si riveli inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto, la condotta risulta in concreto inoffensiva e la fattispecie rifluisce nella figura del reato impossibile".

L'art. 18 del decreto sicurezza viola frontalmente questo principio, criminalizzando condotte prive di qualsiasi offensività concreta. Le infiorescenze di canapa industriale con THC entro lo 0,6% non producono effetti droganti rilevabili: lo ha affermato la stessa giurisprudenza di legittimità, lo confermano le evidenze scientifiche, lo riconosce implicitamente lo stesso legislatore europeo che sostiene la coltivazione di canapa con THC fino allo 0,3% nell'ambito della Politica Agricola Comune. Vietare "a freddo", con un colpo di spugna che trasforma un settore produttivo legittimo in un territorio penalmente radioattivo, appare per il GIP sproporzionato, irragionevole e potenzialmente incompatibile con i principi costituzionali.

La scienza, sottolinea il giudice, non è un optional: ciò che non altera la psiche non può essere trattato come un narcotico. L'art. 18 imbocca una scorciatoia pericolosa: equipara indistintamente tutta la canapa industriale – coltivazioni, derivati, infiorescenze a basso THC – alle sostanze psicotrope, prescindendo completamente dalla verifica dell'effetto drogante in concreto. Si tratta di una presunzione di pericolosità incompatibile con lo Stato di diritto, che punisce non ciò che è dannoso, ma ciò che il legislatore presume possa esserlo, senza alcuna dimostrazione scientifica.

Terzo profilo: violazione dell'art. 117 Cost. per contrasto con il diritto europeo

Il terzo profilo di illegittimità attiene alla violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, che vincola la potestà legislativa dello Stato al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Il giudice rileva che la canapa industriale è un prodotto agricolo riconosciuto dall'Unione Europea e rientra nelle libertà fondamentali del mercato interno. Il diritto europeo, in base alla normativa in materia agricola (Regolamento UE 2021/2115), include la canapa sativa L. tra le colture ammesse a sostegno, purché il contenuto di THC non superi lo 0,3%.

Vietare in Italia la commercializzazione di prodotti derivati da coltivazioni conformi ai parametri europei costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci che, per essere legittima, dovrebbe essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, proporzionata e non discriminatoria. Nel caso in esame, la giustificazione addotta (tutela della salute e della sicurezza pubblica) non supera il test di proporzionalità elaborato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Il divieto assoluto imposto dall'Italia, senza alcuna gradazione in base al contenuto effettivo di THC, senza alcuna verifica dell'efficacia drogante in concreto, senza alcuna considerazione per le varietà certificate a livello europeo, appare sproporzionato e discriminatorio.

Non a caso, parallelamente al rinvio alla Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione della compatibilità del divieto italiano con il diritto europeo, sollevando dubbi sulla violazione della libera circolazione delle merci (art. 34 TFUE) e della Politica Agricola Comune. Si configura così un doppio controllo, costituzionale e sovranazionale, che rafforza i dubbi giuridici sollevati da anni dalla filiera.

La rilevanza dell'ordinanza: perché questo rinvio è diverso

L'ordinanza del Tribunale di Brindisi non è un atto di militanza giudiziaria, ma l'applicazione rigorosa dei principi costituzionali a una fattispecie concreta. Il giudice non esprime opinioni personali sulla opportunità politica della legalizzazione della cannabis: si limita a verificare se la norma impugnata rispetti i vincoli costituzionali che limitano la discrezionalità del legislatore. E la risposta, argomentata con rigore giuridico e supportata da una solida ricostruzione giurisprudenziale, è negativa.

La rilevanza della questione è evidente: dalla decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 18 dipende la possibilità per il giudice di definire il procedimento mediante l'accoglimento o il rigetto dell'opposizione alla distruzione.

Se la norma è costituzionalmente illegittima, il decreto di distruzione cade e il materiale deve essere restituito.

Se la norma è legittima, la distruzione deve essere confermata e gli indagati rischiano le sanzioni penali previste dal Testo Unico Stupefacenti.

La non manifesta infondatezza emerge dalla solidità dell'apparato argomentativo. Il giudice non si limita a richiamare genericamente i principi costituzionali, ma li declina puntualmente in relazione alla fattispecie concreta, evidenziando le contraddizioni insanabili tra la disciplina censurata e i parametri costituzionali. L'assenza di evidenze scientifiche sull'efficacia drogante delle infiorescenze con THC entro i limiti di legge, l'eterogeneità del decreto-legge rispetto alle finalità dichiarate, la sproporzione tra il divieto assoluto e il bene giuridico tutelato, la violazione del diritto europeo: sono tutti elementi che, singolarmente e complessivamente considerati, rendono la questione tutt'altro che manifestamente infondata.

Il contesto giurisprudenziale: un sistema in rivolta contro il divieto

L'ordinanza di Brindisi non è un caso isolato, ma si inserisce in un contesto giurisprudenziale sempre più critico nei confronti del divieto imposto dall'art. 18. Come evidenziato dalle associazioni di filiera, da settembre 2025 non si contano i casi di sequestri finiti nel nulla, bocciati dai tribunali del riesame ma anche dai pubblici ministeri. In diverse città, i giudici del Riesame hanno ordinato la riconsegna di prodotti sequestrati, sottolineando la mancanza di "effetto drogante". Un imprenditore di Imperia, arrestato a inizio novembre con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio per 350 kg di canapa sequestrata, è stato rimesso in libertà dopo che le analisi hanno attestato che il THC era sotto i limiti di legge.

Questi episodi hanno rafforzato la convinzione della filiera che la repressione sia stata guidata più da presunzioni ideologiche che da dati scientifici, e che la giurisprudenza stia progressivamente smontando l'impianto del decreto. Nelle motivazioni delle scarcerazioni, diversi giudici hanno messo nero su bianco che, senza le analisi scientifiche che attestino un reato, non è possibile procedere.

Il principio di offensività, che il legislatore ha ignorato, viene riaffermato dai giudici del merito come criterio invalicabile di legalità penale.

Le conseguenze della rimessione: moratoria operativa e prospettive

La rimessione alla Corte Costituzionale produce effetti immediati sul piano operativo. Come sottolineato dall'avvocato Lorenzo Simonetti, "finché la Consulta non si esprimerà, c'è il dubbio di costituzionalità".

Questo significa che altri giudici di merito e di legittimità potrebbero riconoscere come il divieto penalmente rilevante sia incostituzionale e, quindi, o disapplicare la norma o sollevare la presente questione di legittimità.

Le associazioni di filiera – Canapa Sativa Italia, Sardinia Cannabis, Imprenditori Canapa Italia e Resilienza Italia Onlus – hanno formulato tre richieste precise alle istituzioni:

  1. Moratoria operativa su sequestri, distruzioni e confische automatiche basate sul solo dato della presenza di infiorescenze, finché pendono il giudizio di costituzionalità e quello europeo. Non si può continuare a criminalizzare imprenditori che hanno operato in buona fede sulla base di una normativa vigente, mentre pende un giudizio che potrebbe travolgere l'intero impianto repressivo.

  2. Tavolo tecnico interministeriale, con la partecipazione della filiera e della comunità scientifica, per definire parametri chiari su controlli, tracciabilità ed etichettatura. La canapa industriale deve e può essere prodotta nella sua interezza: serve una regolamentazione proporzionata, non una criminalizzazione totale.

  3. Linee guida nazionali per forze dell'ordine e procure, per evitare interpretazioni divergenti che creano incertezza e contenziosi inutili. La prassi disomogenea paralizza attività lecite e genera un contenzioso che intasa i tribunali senza alcuna utilità per la tutela della salute pubblica.

Prospettive costituzionali: verso una declaratoria di illegittimità?

La Corte Costituzionale si trova di fronte a una questione che investe i fondamenti stessi del diritto penale costituzionalmente orientato. Non si tratta di una battaglia ideologica sulla legalizzazione delle droghe, ma di una questione di legalità costituzionale: può lo Stato criminalizzare condotte prive di offensività, distruggere un settore economico senza alcuna evidenza scientifica, violare i principi fondamentali dell'ordinamento in nome di una presunta emergenza inesistente?

La risposta, alla luce dei principi costituzionali e del diritto europeo, appare scontata. L'art. 18 del decreto sicurezza rappresenta un esempio paradigmatico di legislazione simbolica, che sacrifica diritti fondamentali e interessi economici legittimi sull'altare di una politica criminale populista e scientificamente infondata.

La Corte ha l'opportunità di riaffermare i principi cardine del costituzionalismo penale, ricordando al legislatore che la discrezionalità in materia di politica criminale non è assoluta, ma trova limite invalicabile nella ragionevolezza, nella proporzionalità, nel rispetto dei diritti fondamentali.

Le opzioni a disposizione della Consulta sono molteplici. Una pronuncia di accoglimento con effetti manipolativi potrebbe ripristinare la disciplina previgente (legge 242/2016) e affidare al legislatore il compito di introdurre una regolamentazione proporzionata entro un termine definito. In alternativa, la Corte potrebbe dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 nella parte in cui non prevede che il divieto di commercializzazione delle infiorescenze si applichi solo quando queste presentino un contenuto di THC superiore alla soglia scientificamente accertata come idonea a produrre effetti droganti. Una terza opzione, più radicale ma costituzionalmente fondata, consisterebbe nella declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intero art. 18 per violazione degli artt. 3, 25, 27, 41 e 77 Cost., con conseguente ripristino integrale della disciplina previgente.

Conclusioni: dalla criminalizzazione alla regolamentazione?

Il caso Cassini, giunto all'esame della Corte Costituzionale, rappresenta molto più di una vicenda giudiziaria individuale: è il simbolo di una filiera produttiva distrutta da una scelta legislativa irragionevole, sproporzionata, scientificamente infondata.

L'ordinanza del Tribunale di Brindisi, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2026, apre la strada a una riflessione costituzionale che il Paese attendeva da tempo.

La vicenda della canapa industriale in Italia dimostra, ancora una volta, come il diritto penale simbolico, quello che criminalizza per rassicurare l'opinione pubblica senza alcuna base scientifica, finisca per produrre ingiustizie, distruggere valore economico, violare diritti fondamentali. È tempo di tornare a un diritto penale della realtà, fondato sull'offensività concreta, sulla proporzionalità, sulla ragionevolezza. È tempo di riconoscere che la Costituzione non è un optional, nemmeno quando si tratta di canapa.

L'auspicio è che la Corte Costituzionale, con la sua pronuncia, ponga fine a questa deriva proibizionista e riaffermi i principi di uno Stato di diritto costituzionale, nel quale la libertà di iniziativa economica, la ragionevolezza delle scelte legislative e il principio di offensività non sono negoziabili. Il caso Cassini potrebbe segnare una svolta storica: dalla criminalizzazione alla regolamentazione, dal proibizionismo irrazionale alla tutela proporzionata, dalla distruzione di una filiera alla sua rinascita costituzionalmente sostenibile.

La canapa non è droga: è una risorsa agricola, ambientale, economica che merita di essere valorizzata, non criminalizzata.

La battaglia giuridica, iniziata nel novembre 2025, ha raggiunto il suo primo traguardo. Ora la parola passa alla Corte Costituzionale.

E la storia, ancora una volta, ci insegna che quando il diritto incontra la ragione, la giustizia può ancora prevalere.


Erik Stefano Carlo BODDA è avvocato del foro di Torino, già iscritto nei fori di Madrid e Parigi ed abilitato alle difese avanti le Giurisdizioni Superiori.

Ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della LUISS e ha operato in Europa, Africa, America latina e Medioriente. È fondatore dello studio legale BODDA & PARTNERS con sedi in Italia e all'estero.

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Data: 22/03/2026 06:00:00
Autore: Erik Stefano Carlo Bodda