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Somme di danaro conferite dai coniugi

Un commento dell'Avv. Pierpaolo Damiano alla sentenza del Tribunale di Nola n. 154/2026



Con grande piacere ospitiamo un contributo dell'Avv. Pierpaolo Damiano, Responsabile A.M.I. Napoli Nord con riferimento ad una recentissima sentenza del Tribunale di Nola concernente il prestito tra i coniugi. Nella nota viene chiarito il concetto di dovere di solidarietà reciproca, ben differente da quello di prestito.

Buona lettura!

Somme di danaro conferite dai coniugi

Avv. Pierpaolo Damiano – Responsabile A.M.I. (Avvocati Matrimonialisti Italiani) Napoli Nord

Il prestito tra coniugi non prevede il rimborso in caso di separazione personale in quanto costoro, indipendentemente dal regime patrimoniale adottato, devono contribuire congiuntamente ai bisogni della famiglia; pertanto le somme personali utilizzate per detti bisogni non possono essere restituite in caso di separazione personale.

Spesso si assiste alla richiesta di restituzione di somme corrisposte da un coniuge durante il matrimonio - es. per la realizzazione della casa coniugale - e successivamente, venuto meno il progetto di vita familiare comune, reclamate.

Sovente, alla fine di un matrimonio, terminano dinamiche sentimentali ed iniziano questioni prettamente economiche.

Caso classico che si verifica allorquando uno dei due coniugi rivendica somme di danaro conferite in prestito all'ormai ex coniuge, da questi impiegate per le necessità familiari, ad esempio per realizzare o per ristrutturare la casa familiare.

Il Tribunale di Nola (sentenza n. 154/2026) conferma l'orientamento dei giudici di merito secondo cui i conferimenti in danaro avvenuti in costanza di matrimonio non sono ripetibili, trattandosi non di finanziamenti in senso stretto, bensì rispondenti ad un dovere di solidarietà reciproca scaturente dal matrimonio stesso.

L'eventuale restituzione potrà pertanto avvenire soltanto su base volontaria.

In generale, i prestiti tra coniugi rientrano nel più ampio e fondamentale dovere di contribuzione, secondo le proprie possibilità, ad un progetto di vita comune e, dunque, ogni apporto economico viene considerato come manifestazione della solidarietà, elemento cardine ed imprescindibile del vincolo matrimoniale.

Tali somme non possono pertanto essere considerate un credito esigibile con la separazione, e pertanto richieste, poiché si presume versate per i bisogni della famiglia e non come un investimento da recuperare.

Nel caso concreto un coniuge chiedeva la restituzione a titolo di indebito arricchimento di una somma non trascurabile per dei lavori effettuati all'interno della casa familiare, di proprietà dell'altro coniuge.

I giudici hanno fondato la propria decisione sull'art. 143 del codice civile, secondo cui entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in base alle proprie sostanze e capacità lavorativa professionale o casalinga, risultando irrilevante la sproporzione delle rispettive contribuzioni (la solidarietà coniugale non segue le regole della contabilità aziendale) ed indipendentemente dal regime patrimoniale scelto dai coniugi (comunione o separazione dei beni).

Resta inteso che rientra nella possibilità dei coniugi operare in deroga a tale principio formalizzando un accordo contrattuale, nel quale si pattuisce e si specifica che una determinata somma economica viene conferita in prestito e che dovrà essere restituita entro un determinato termine, specificando le modalità in maniera precisa, cristallizzando dunque una volontà diversa della presunta contribuzione solidale.


Autore: Avv. Pierpaolo Damiano, Responsabile A.M.I. Napoli Nord

Data: 23/03/2026 06:00:00
Autore: Law In Action - di P. Storani