Notifica PEC nel processo tributario e raggiungimento dello scopo

Vizi della notificazione telematica, prova della consegna e tutela del contraddittorio nella giurisprudenza tributaria recente

Introduzione:la questione delle notifiche telematiche nel contenzioso tributario

Nel processo tributariotelematico assume crescente rilievo il tema della validità dellenotificazioni effettuate tramite posta elettronica certificata,soprattutto quando la prova della notifica venga contestata sotto ilprofilo delle modalità tecniche di documentazione. In tale contestosi inserisce la recente sentenza della Corte di GiustiziaTributaria di primo grado di Napoli (Sez. 22, 12 febbraio2026, n. 237), la quale offre lo spunto per riflettere su unproblema processuale tutt'altro che marginale: la qualificazionedei vizi della notifica telematica tra nullità e inesistenza.

La pronuncia ha dichiaratoinammissibile il ricorso dei contribuenti per omesso depositodella ricevuta di avvenuta consegna della PEC in formato ".eml",ritenuto l'unico idoneo a dimostrare il perfezionamento dellanotificazione. La decisione appare tuttavia improntata a unformalismo particolarmente rigoroso, soprattutto se si considera chel'Agenzia delle Entrate si era regolarmente costituita in giudiziosenza sollevare alcuna contestazione in ordine alla ricezione delricorso.

La questione investedirettamente la qualificazione del vizio della notificazionetelematica, dovendosi stabilire se le irregolarità relative alladocumentazione della PEC incidano sull'esistenza stessa dellanotifica oppure integrino soltanto un vizio formale suscettibile disanatoria.

Ilcontrasto giurisprudenziale: nullità o inesistenza della notificadigitale

Sul punto lagiurisprudenza di legittimità ha sviluppato due differenti lineeinterpretative, che riflettono un diverso modo di intendere ilrapporto tra regole tecniche del processo telematico e principigenerali in materia di invalidità degli atti processuali.

Un primo indirizzo,di carattere sostanzialistico, qualifica le irregolaritàdella notificazione telematica come ipotesi di nullità e non diinesistenza dell'atto. In questa prospettiva, la violazione delleregole tecniche relative alla documentazione della PEC non incidesulla stessa esistenza della notifica, ma costituisce un vizioformale suscettibile di sanatoria qualora l'atto abbiacomunque raggiunto il proprio scopo.

Il fondamento di taleorientamento si rinviene nel principio generale di cui all'art.156, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità non può esserepronunciata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui èdestinato. Questa disposizione esprime la più ampia regola dellastrumentalità delle forme nel processo. In tale prospettiva, laSuprema Corte ha più volte affermato che la costituzione in giudiziodel destinatario dimostra l'avvenuta conoscenza dell'atto edetermina la sanatoria di eventuali irregolarità dellanotificazione.

In questa direzione sicollocano numerose pronunce, tra cui Cass. n. 8815/2020 e Cass. n.20214/2021, nonché decisioni più recenti che valorizzanol'effettività del contraddittorio e la tutela del diritto didifesa. Particolarmente significativa è l'ordinanza n. 1779 del2026, con la quale la Corte di cassazione ha chiarito chel'inammissibilità del ricorso non può essere fondata su meredifformità formali relative al formato dei documenti prodotti aprova della notifica, laddove non sia in discussione l'effettivaricezione dell'atto da parte del destinatario (v. L.Scotti, Notificaa mezzo PEC e divieto di formalismo eccessivo nel processotributario, inquesta Rivista, 9 febbraio 2026).

Di segno diverso è invecel'orientamento più formalistico, secondo cui la mancataproduzione delle ricevute di accettazione e consegna nei formati".eml" o ".msg" comporterebbe l'inesistenza dellanotificazione. Secondo tale impostazione, il formato digitale nonrappresenterebbe un semplice mezzo di prova, ma un elementostrutturale della notifica stessa, poiché soltanto il fileoriginario consentirebbe di verificare con certezza il contenuto e ilmomento della consegna del messaggio PEC.

Tale indirizzo, purpresente in alcune pronunce della Corte di cassazione (tra cui Cass.civ. nn. 32316/2025, 28297/2025, 31879/2022 e 16758/2016), nellequali si valorizza il carattere "nativo" del messaggio PEC,appare tuttavia progressivamente ridimensionato dalla stessagiurisprudenza di legittimità, che tende a restringere la categoriadell'inesistenza ai soli casi in cui manchi del tutto un'attivitàqualificabile come notificazione.

Ilcaso deciso dalla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli

La decisione della Cortedi Giustizia Tributaria partenopea si inserisce nel solcodell'orientamento più rigoroso, spingendosi tuttavia oltrele posizioni espresse dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

Nel caso esaminato, igiudici hanno ritenuto che la mancata produzione della ricevuta diconsegna in formato ".eml" impedisse di considerare provata lanotificazione del ricorso, dichiarandone pertantol'inammissibilità ai sensi dell'art. 22, comma 3, deld.lgs. n. 546/1992.

Una simile conclusioneappare difficilmente conciliabile con il principio del raggiungimentodello scopo. Nel caso concreto, infatti, l'Agenzia delle Entratenon solo aveva ricevuto l'atto, ma si era anche costituita ingiudizio, articolando compiutamente le proprie difese. La conoscenzadell'atto da parte del destinatario risultava dunque pacifica eincontestata.

In tale prospettiva, laqualificazione del vizio come inesistenza della notifica apparediscutibile. L'inesistenza, infatti, presuppone la totale mancanzadegli elementi essenziali dell'atto, mentre nel caso di specie lanotificazione si era indubbiamente perfezionata sul pianosostanziale, avendo consentito alla controparte di esercitarepienamente il proprio diritto di difesa.

La vicenda dimostra come,nel contesto del processo tributario telematico, la questione dellaprova della notificazione finisca spesso per sovrapporsi a quelladella validità dell'atto, con il rischio di trasformareirregolarità meramente documentali in ostacoli all'esame delmerito della controversia.



Ilprincipio di proporzionalità e il rischio di formalismo eccessivo

La soluzione adottatadalla sentenza in commento solleva, più in generale, il problema delrapporto tra formalismo digitale e diritto di accesso alla giustizia.

La progressivainformatizzazione del processo non dovrebbe trasformarsi in unfattore di irrigidimento delle forme processuali. Al contrario, letecnologie informatiche dovrebbero rappresentare uno strumento voltoa semplificare e rendere più efficiente l'amministrazionedella giustizia.

In questa prospettiva sicollocano anche le più recenti modifiche normative in materia diprocesso tributario telematico. Il legislatore, infatti, haespressamente previsto che le violazioni delle norme tecnicherelative al deposito telematico non comportano l'invaliditàdell'atto, ma impongono soltanto la sua regolarizzazione entro iltermine fissato dal giudice.

Tale scelta legislativasembra confermare una chiara opzione per un modello processualeorientato alla conservazione degli atti e alla tutela effettiva delcontraddittorio, in linea con i principi di proporzionalità,del giusto processo e della ragionevole duratadel giudizio.

Conclusioni:verso un necessario intervento nomofilattico

La decisione esaminataconferma come la disciplina delle notificazioni telematiche nelprocesso tributario sia ancora oggetto di applicazioni non sempreuniformi, soprattutto con riguardo alla qualificazione dei viziderivanti dall'inosservanza delle regole tecniche.

Il contrasto traorientamenti sostanzialistici e formalistici rischia infatti digenerare soluzioni applicative divergenti, con possibili ricadute suldiritto di difesa delle parti e sulla stessa effettività dellatutela giurisdizionale.

In tale scenario appareauspicabile un intervento chiarificatore della giurisprudenza dilegittimità, eventualmente a livello di Sezioni Unite, chedefinisca in modo uniforme i confini tra nullità e inesistenza dellanotificazione telematica. Una simile pronuncia potrebbe contribuire aricondurre la disciplina delle notifiche digitali entro il solco deiprincipi generali del processo, evitando che il rispetto delle formetecniche si traduca in un ostacolo irragionevole all'accesso allagiustizia e alla decisione nel merito delle controversie.


Avv. Lucio Scotti

Foro di Taranto

Studio Legale Scotti

Email: lucioscotti@gmail.com

Data: 14/03/2026 07:00:00
Autore: Lucio Scotti