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Inadempimento dell'obbligo di mantenimento

Il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento non è solo una questione privata, ma una violazione che produce effetti rilevanti sul piano civile e penale


L'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, stabilito in sede di separazione o divorzio, ha natura vincolante e mira a garantire la tutela economica del coniuge più debole e, soprattutto, dei figli. Il suo inadempimento espone il debitore a una pluralità di conseguenze.

Quali conseguenze?

Sul piano civile, il coniuge creditore può attivare procedure esecutive, quali il pignoramento dello stipendio, del conto corrente o di altri beni, nonché richiedere il pagamento diretto da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico. L'inadempimento reiterato può inoltre giustificare la revisione delle condizioni economiche in senso sfavorevole al debitore e comportare l'applicazione di interessi e rivalutazione sulle somme dovute.

Rilevanti sono anche i profili penali. L'art. 570-bis c.p. punisce chi si sottrae agli obblighi di assistenza familiare derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, quando la condotta determini la mancanza dei mezzi di sussistenza ai familiari. La responsabilità penale può configurarsi anche in presenza di versamenti saltuari o parziali, qualora inadeguati a soddisfare le esigenze primarie del beneficiario.

Ulteriore aspetto critico concerne la valutazione della capacità economica del debitore. La giurisprudenza è costante nel ritenere che difficoltà finanziarie non dimostrate o scelte personali (come dimissioni volontarie o spese superflue) non giustificano l'omesso pagamento. Solo una comprovata impossibilità oggettiva può escludere la colpevolezza.

In definitiva, il mancato versamento dell'assegno di mantenimento non è una mera irregolarità, ma un comportamento giuridicamente rilevante, suscettibile di produrre conseguenze patrimoniali e penali. La via corretta resta quella di chiedere tempestivamente la modifica delle condizioni, evitando che l'inadempimento si trasformi in una responsabilità aggravata.


Dott. Alessandro Pagliuca

Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense- Criminologo

alessandropagliuca12@gmail.com

Data: 09/02/2026 06:00:00
Autore: Alessandro Pagliuca