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Diffamazione: rileva la consapevolezza dell'offesa

Per la diffamazione è sufficiente il dolo generico, ma occorre la coscienza di ledere l'onore o la reputazione. Il fine diverso esclude l'illecito

Danno da diffamazione e elemento soggettivo

Ai fini dell'integrazione della diffamazione non è necessario un intento specifico di nuocere, essendo sufficiente il dolo generico. Tuttavia, è indispensabile che l'autore sia consapevole di utilizzare espressioni idonee a ledere l'onore o la reputazione altrui. In mancanza di tale consapevolezza, l'illecito non può dirsi configurato.

Questo principio è stato ribadito dal Giudice di Pace di Marsala con sentenza n. 512 del 22 dicembre 2025, che ha escluso la responsabilità ogniqualvolta il contesto della vicenda evidenzi che lo scopo perseguito dall'agente sia diverso dall'offesa, oppure quando le espressioni impiegate non presentino una chiara e univoca portata offensiva.

Valutazione della lesione dell'onore

L'accertamento della capacità delle frasi utilizzate di incidere sull'onore o sul decoro della persona offesa rientra nella valutazione di merito ed è rimesso al giudice del caso concreto. Si tratta di un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Analogamente, la quantificazione del danno morale conseguente alla lesione della reputazione non è suscettibile di calcoli matematici, ma avviene secondo equità, tenendo conto di parametri quali la gravità dell'offesa, la diffusione del messaggio, la notorietà del soggetto leso, l'impatto sulla vita relazionale e le ripercussioni personali subite.

Diffamazione sui social network

La diffusione di contenuti offensivi mediante piattaforme social, come Facebook, integra una forma di diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595, terzo comma, del codice penale, in quanto realizzata attraverso un mezzo di pubblicità idoneo a raggiungere un numero potenzialmente indeterminato di destinatari.

L'uso del web non attenua la gravità della condotta. Al contrario, l'elevata capacità di diffusione dei contenuti digitali amplifica gli effetti lesivi, rendendo particolarmente incisiva l'offesa e potenzialmente durature le sue conseguenze.

Diritto di critica e limiti

Il diritto di critica si distingue dal diritto di cronaca perché consiste nell'espressione di opinioni, per loro natura soggettive. Ciò non esonera, tuttavia, dal rispetto di precisi limiti: la critica deve fondarsi su fatti veri e non può tradursi nell'attribuzione di comportamenti inesistenti o nell'uso di espressioni gratuitamente denigratorie.

Tutela della dignità personale

La libertà di manifestazione del pensiero rappresenta un pilastro degli ordinamenti democratici, ma deve essere bilanciata con il diritto alla reputazione, che costituisce espressione diretta della dignità della persona. Le aggressioni illegittime a tale diritto possono incidere profondamente sulla sfera personale, professionale e sociale dell'individuo, con effetti oggi amplificati dalla persistente reperibilità online dei contenuti diffamatori.

La decisione in commento riafferma la necessità di valutare con attenzione il contesto, l'intento e la portata delle espressioni utilizzate, evitando automatismi che possano comprimere indebitamente la libertà di espressione o, al contrario, tollerare indebite lesioni dell'onore altrui.

Data: 30/01/2026 06:00:00
Autore: Redazione