Affido condiviso e spese straordinarie: criteri e rimborso
Affido condiviso e spese straordinarie nel mantenimento dei figli
Nel regime di affido condiviso, la determinazione dell'assegno di mantenimento e la ripartizione delle spese per i figli devono rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza, in modo da garantire al minore la continuità del proprio tenore di vita. In tale contesto, assume rilievo la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie.
Le spese ordinarie sono quelle prevedibili e ricorrenti, normalmente incluse nell'assegno di mantenimento. Le spese straordinarie, invece, si caratterizzano per la loro imprevedibilità e per la rilevanza economica e, proprio per tale natura, non richiedono una preventiva autorizzazione da parte dell'altro genitore.
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con ordinanza n. 1772 del 2026, ha ribadito che, in materia di mantenimento dei figli, la straordinarietà di una spesa non dipende soltanto dalla sua occasionalità, ma anche dal suo peso economico. Tali spese non sono automaticamente esigibili sulla base del titolo originario di condanna, ma necessitano di una autonoma azione di accertamento.
Ciò comporta che il genitore che anticipa le spese straordinarie deve promuovere un distinto procedimento giudiziario per ottenerne il rimborso, dimostrando che esse non rientrano tra quelle ordinarie già coperte dall'assegno e che rispettano i requisiti di imprevedibilità e rilevanza.
Il caso esaminato dalla Cassazione
La controversia trae origine da una separazione con affido condiviso, con collocamento prevalente del minore presso la madre. Al padre era stato imposto il versamento di un assegno mensile di 850 euro. La decisione, confermata in appello, si fondava sull'interesse del minore e sulla discontinuità dell'attività lavorativa paterna.
Il padre ha proposto ricorso per cassazione, contestando il collocamento, l'importo dell'assegno e la qualificazione delle spese per la baby sitter come straordinarie. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure miravano a una nuova valutazione dei fatti e non denunciavano violazioni di legge. Il ricorso incidentale è stato assorbito, con condanna alle spese processuali.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
Nel provvedimento vengono richiamati principi consolidati, sia a livello sovranazionale sia interno. In particolare, si fa riferimento alla Convenzione sui diritti dell'infanzia (legge n. 176 del 1991) e all'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che impongono di assumere l'interesse del minore come criterio prioritario di ogni decisione.
In ambito nazionale, l'articolo 337-bis del codice civile affida al giudice il compito di individuare la soluzione di collocamento più funzionale al benessere del figlio, anche quando ciò incida sulla quotidianità dei rapporti con l'altro genitore.
Sul piano giurisprudenziale, la Cassazione ha più volte affermato che il collocamento deve essere valutato in concreto in funzione dell'interesse del minore (sentenze n. 18087 del 2016 e n. 21054 del 2022). Con riferimento alle spese straordinarie, le decisioni n. 379 del 2021 e n. 19532 del 2023 hanno chiarito che esse si distinguono dalle spese ordinarie per imprevedibilità e rilevanza e che, per la loro azionabilità, è necessario un autonomo accertamento giudiziale.
Data: 03/02/2026 06:00:00Autore: Redazione