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Il F.o.i.a. e la tutela della salute pubblica

Limiti e contro-limiti del Foia secondo la giurisprudenza e la normativa



Il Foia, detto anche accesso civico generalizzato, consiste nel diritto di ogni cittadino, informa singola o associata, di richiedere documenti, informazioni su provvedimenti amministrativi non pubblicati in albo pretorio on line. Tuttavia vi sono delle eccezioni, dettate dal legislatore per garantire il bilanciamento degli interessi che potrebbero essere compromessi dall'accesso civico generalizzato.

Non si può esercitare il diritto di accesso civico generalizzato per documenti coperti da segreto di Stato, per motivi di ordine pubblico, sicurezza, politica finanziaria, indagini giudiziarie, nonché per tutti i documenti per cui è previsto l'obbligo di pubblicazione in albo pretorio e per quelli oggetto di accesso civico semplice (legge n. 241/90).

In campo sanitario, l'accesso civico generalizzato assolve la funzione di monitorare il rischio sanitario, permettendo al cittadino il diritto di estrarre dati relativi ad azioni risarcitorie esperite avverso strutture accreditate negli ultimi cinque anni (L'art. 4 commi 2-3 della legge 24/2017).

Proprio grazie all'accesso civico generalizzato in ambito sanitario è vivificato e reso operativo il c.d. risk management, definito dall'art. 1 comma 539 della legge 208/2015, consiste nell'attività di internal audit, rilevazione del rischio di inappropriatezza nei piani diagnostici e terapeutici, attuazione di formazione continua del personale medico e sanitario, assistenza negli uffici legali della struttura al fine di prevenire errori professionali e inefficienze e ritardi nell'esercizio delle attività svolte a tutela della salute dei cittadini.

Tuttavia, l'accesso a tali dati è erogato rispettando la legge sulla privacy, quindi incontrando il limite dei dati sensibili ma al contempo garantendo la trasparenza pubblica dei dati oggetto di accesso al fine di prevenire i rischi clinici caso per caso.

Recente giurisprudenza del Tar Lazio in tema di accesso civico generalizzato, parla al riguardo, di "adempimento spontaneo" degli enti pubblici interpellati dai cittadini, di fronte all'emergere sempre più crescente di richiesta di dati e informazioni sulla vita delle persone, soprattutto laddove si intrecciano interventi normativi regolamentari con misure di prevenzione regionali riguardo la disciplina e contenimento di malattie infettive (vedi Covid-19, Sars Cov 2, Virus della Mucca Pazza, etc…) per cui le amministrazioni pubbliche possono opporre la richiesta , in presenza di pregiudizio reale e concreto agli interessi dei controinteressati e dell'amministrazione stessa mediante il diniego scritto.

Ad esempio, l'Autorità Garante della Protezione dei Dati personali ha sostenuto con parere che è difficile raggiungere l'equilibrio tra la tutela della salute e la privacy dei cittadini, rispondendo ad un giornalista che ha chiesto l'accesso alla Regione della Val D'Aosta a dati concernenti i tamponi e i casi positivi accertati al Virus Covid-19, che nel caso de quo è possibile solo un accesso parziale dei dati oscurando i dati sensibili degli utenti al fine di garantirne l'anonimato e al contempo equilibrarlo con l'interesse conoscitivo sullo stato di salute dei cittadini per adottare strategie informative di prevenzione.

Il diritto di accesso civico generalizzato va' esercitato con istanza indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'ente ospedaliero o dell'Asp cui la stessa è indirizzata.

Antonino Miceli Avvocato e Funzionario Asp

Data: 28/01/2026 07:00:00
Autore: Antonino Miceli