Niente assegno al figlio che lavora ed è autosufficiente
Il mantenimento del figlio maggiorenne
L'obbligo di mantenimento a carico dei genitori non viene meno automaticamente con il raggiungimento della maggiore età del figlio. Ai sensi dell'articolo 337-septies del codice civile, introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, tale obbligo permane fino a quando il figlio non abbia conseguito una reale indipendenza economica o sia stato messo nelle condizioni concrete per raggiungerla.
La Corte d'Appello di Salerno, sezione II, con sentenza n. 1117 del 17 dicembre 2025, ha precisato che il mantenimento non è dovuto quando l'assenza di autosufficienza dipende da scelte personali o da un comportamento colposo del figlio.
Il ruolo dell'età e della professionalità
Nel valutare il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il giudice di merito deve considerare una pluralità di elementi. Tra questi assume rilievo l'età, che incide in senso inversamente proporzionale sulla persistenza dell'obbligo: con l'aumentare dell'età, diminuisce la giustificazione del mantenimento.
Ulteriore parametro essenziale è rappresentato dal livello di competenza professionale acquisito dal figlio e dal suo concreto impegno nella ricerca di un'occupazione, quale indice della capacità di inserirsi stabilmente nel mercato del lavoro.
Il bilanciamento degli interessi in gioco
La disciplina del mantenimento richiede un equilibrio tra due esigenze contrapposte. Da un lato, vi è il diritto del figlio a ricevere sostegno economico per completare il proprio percorso formativo e accedere al mondo del lavoro. Dall'altro, vi è il diritto del genitore a non essere vincolato a un obbligo privo di limiti temporali, soprattutto quando la mancata autonomia economica sia riconducibile alle scelte del figlio.
Il mantenimento, infatti, non è finalizzato a garantire una rendita continuativa, ma a favorire il conseguimento dell'autosufficienza.
Quando si raggiunge l'indipendenza economica
La cessazione dell'obbligo di mantenimento presuppone l'accertamento dell'effettiva indipendenza economica del figlio, da intendersi come capacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze attraverso un'attività lavorativa adeguata.
Lo svolgimento di un lavoro retribuito, anche se regolato da un contratto a tempo determinato, costituisce un indice significativo della raggiunta autosufficienza, poiché dimostra l'idoneità del figlio a reperire fonti di reddito.
Attività lavorativa e fine del mantenimento
Secondo la Corte, ciò che rileva non è la stabilità del rapporto di lavoro, ma l'effettivo ingresso del figlio nel mondo produttivo. Anche un'occupazione temporanea, con guadagni contenuti o successivamente cessata, è idonea a escludere la prosecuzione dell'obbligo di mantenimento, in quanto attesta la capacità lavorativa del figlio.
In tale prospettiva, una volta dimostrata l'autonomia economica, l'assegno di mantenimento non può rivivere, neppure in caso di perdita successiva del lavoro.
Data: 19/01/2026 06:00:00Autore: Redazione