Il Caso Pifferi
Premessa: Quando il Diritto Incontra la Cronaca.
La sentenza della Corte di Assise d'Appello di Milano nel caso Pifferi rappresenta un unicum nella giurisprudenza italiana contemporanea. Non tanto per la tragicità dei fatti - purtroppo la cronaca giudiziaria annovera episodi altrettanto drammatici - quanto per l'approccio metodologico adottato dai giudici nel confrontarsi con un fenomeno che sta diventando sempre più pervasivo: l'interferenza del processo mediatico su quello giudiziario.
Nelle oltre trecento pagine di motivazioni, emerge un documento che trascende la mera risoluzione del caso concreto per assurgere a manifesto di resistenza dell'autonomia giurisdizionale rispetto alle pressioni esterne. Un j'accuse contro quella che i giudici definiscono senza mezzi termini "lapidazione verbale" subita dall'imputata.
Capitolo I - La Tragedia di Diana: Ricostruzione Fattuale e Giuridica.
I Fatti: Una Cronaca dell'Orrore.
La vicenda che ha portato alla morte della piccola Diana Pifferi si dipana attraverso una sequenza di abbandoni progressivi che culminano nel tragico epilogo del luglio 2022. La ricostruzione operata dalla Corte d'Appello rivela una metodologia investigativa meticolosa, che non si limita alla mera cronaca degli eventi ma ne scandaglia le implicazioni giuridiche e psicologiche.
Diana, nata prematura il 29 gennaio 2021 da padre sconosciuto, viene descritta dai giudici come una bambina che "avrebbe avuto bisogno di genitori accudenti e tutelanti. O, almeno, di familiari premurosi e presenti. Non li ha avuti". La Corte ricostruisce con dovizia di particolari le condizioni di vita della piccola: mai vaccinata, mai visitata da un pediatra, con evidenti segni di malnutrizione e piaghe cutanee non curate.
La Progressione Criminosa.
L'analisi giuridica della Corte evidenzia come la condotta di Alessia Pifferi non sia stata un episodio isolato, ma il culmine di una progressione criminosa iniziata con brevi assenze e culminata nell'abbandono fatale di sei giorni. La geolocalizzazione del cellulare ha permesso di ricostruire con precisione i movimenti dell'imputata:
- Primo weekend di luglio: abbandono per 48 ore
- Secondo weekend: abbandono per 72 ore
- 14-20 luglio: l'abbandono fatale di quasi sei giorni
Questa escalation temporale assume rilievo cruciale nella qualificazione giuridica del fatto, dimostrando una consapevole progressione verso il rischio letale.
Capitolo II - L'Imputabilità: Tra Scienza e Diritto.
La Rinnovazione Peritale: Una Scelta Obbligata.
La decisione di disporre una nuova perizia collegiale rappresenta uno dei passaggi più significativi della sentenza. La Corte ha ritenuto necessario superare le contraddizioni emerse dal materiale probatorio di primo grado, caratterizzato da quello che viene definito un "vizio di circolarità della prova".
Il problema nasceva dal fatto che la perizia di primo grado aveva dovuto rispondere non solo al quesito sull'imputabilità, ma anche a quello sulla presunta falsificazione dei test psicologici, creando una sovrapposizione di piani valutativi che aveva compromesso l'attendibilità delle conclusioni.
La Diagnosi: Fragilità Cognitive Non Invalidanti.
La perizia collegiale di secondo grado, affidata ai dottori Filippini, Benzoni e Bolognini, ha concluso per "esiti in età adulta di Disturbo del Neurosviluppo con residua fragilità cognitiva settoriale ed immaturità affettiva, non significativamente invalidanti sul funzionamento psicosociale".
Tale diagnosi, pur riconoscendo deficit cognitivi settoriali che interessano la memoria a breve termine e l'attenzione, ha escluso che questi potessero compromettere la capacità di intendere e volere. La Corte ha aderito a tali conclusioni, applicando il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui non basta la presenza di un disturbo psichico per escludere l'imputabilità, essendo necessario dimostrare un nesso eziologico tra il disturbo e la specifica condotta criminosa.
Il Superamento della "Mente che si Spegne".
Particolarmente significativo appare il rigetto della tesi difensiva della "mente che si disconnette", liquidata dalla Corte come priva di fondamento scientifico. I periti hanno chiarito che tale fenomeno "non è il frutto di mancato riconoscimento, consapevolezza e comprensione delle potenziali conseguenze dell'abbandono della bambina" e non configura alcuna condizione patologica riconosciuta dalla scienza medica.
Capitolo III - La Qualificazione Giuridica: Omicidio versus Abbandono.
Il Rigetto della Tesi Difensiva.
La difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto come abbandono di persona incapace aggravato dall'evento morte ex art. 591 cod. pen., sostenendo l'assenza del dolo eventuale. La Corte ha respinto tale richiesta con una motivazione articolata su tre profili di inadeguatezza della norma sull'abbandono di incapace:
Profilo costituzionale: La violazione non riguarda solo doveri di cura generici, ma specifici doveri di garanzia derivanti dalla responsabilità genitoriale ex art. 30 Cost. La Corte osserva che "non è un caso se la legge primaria (L. 219/2012) ha abbandonato il concetto, visto come arcaico e superato, di 'potestà' genitoriale per accogliere quello di 'responsabilità' parentale".
Profilo causale: La morte di Diana non è derivata dall'abbandono in sé, ma dalla privazione di cibo e acqua, elementi essenziali alla vita. Come chiarisce la Corte: "Diana Pifferi è morta perché deprivata dell'apporto di acqua e cibo, essenziali alla vita, in circostanze di tempo e luogo incompatibili con la sopravvivenza".
Profilo soggettivo: La presenza del dolo eventuale esclude la configurabilità del mero abbandono di incapace, che richiede invece il solo "dolo di pericolo".
Il Dolo Eventuale: Applicazione dei Criteri Thyssenkrupp.
La Corte ha confermato la sussistenza del dolo eventuale, applicando i criteri elaborati dalle Sezioni Unite "Thyssenkrupp" (Cass. SS.UU. n. 38343/2014). L'analisi si fonda su diversi indicatori comportamentali:
Il bilanciamento tra fine perseguito e prezzo da pagare: L'imputata ha subordinato consapevolmente il benessere della figlia al proprio desiderio di mantenere la relazione sentimentale. La Corte evidenzia come "può dirsi che l'imputata abbia subordinato consapevolmente un 'bene' ad un altro e tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso ha dato la prevalenza al primo".
La lontananza dalla condotta doverosa: La distanza tra il comportamento tenuto e quello dovuto risulta "semplicemente abissale". Non si tratta solo dell'abbandono, ma della "perdurante omissione del mancato soddisfacimento di minimali esigenze di vita".
La reiterazione della condotta: I precedenti abbandoni nei weekend di luglio dimostrano la progressiva escalation del comportamento criminoso, con una consapevole assunzione di rischi sempre maggiori.
Capitolo IV - L'Esclusione dell'Aggravante dei Futili Motivi: Una Rivoluzione Interpretativa.
Il Superamento della Valutazione Astratta.
Uno degli aspetti più innovativi della sentenza riguarda l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi ex art. 577 n. 4 cod. pen. La Corte ha operato una distinzione fondamentale tra sproporzione del motivo e futilità in senso tecnico-giuridico.
La motivazione si fonda su un approccio personalizzato che tiene conto delle specifiche caratteristiche dell'imputata: "Non può essere trascurato il criterio già indicato in più occasioni dalla Corte di legittimità secondo cui il giudizio di futilità non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato a tutti gli elementi concreti della fattispecie".
La Valutazione del Movente.
La Corte ha ritenuto che il bisogno di stabilità affettiva, pur egoistico, non possa considerarsi futile per una persona con le caratteristiche personologiche dell'imputata. L'analisi delle perizie ha evidenziato "tratti disfunzionali di personalità" caratterizzati da "immaturità e dipendenza affettiva", che rendono comprensibile, seppur non giustificabile, la condotta tenuta.
Come osserva la Corte: "In Angelo Mario D'Ambrosio, l'imputata non cercava la lussuria né gli appetiti del corpo, come con intento moralizzatore davvero degno di miglior causa, si è andati affermando, bensì la stabilità familiare, il rapporto di coppia".
Capitolo V - Il Processo Mediatico: La Denuncia Senza Precedenti.
La "Lapidazione Verbale".
Il cuore innovativo della sentenza risiede nella denuncia del "processo mediatico parallelo" che ha investito la vicenda. La Corte dedica ampio spazio a quello che definisce "quel malvezzo contemporaneo, approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di comunicazione, chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento".
La documentazione delle interferenze è impressionante: dai diari clinici emerge come l'imputata, inizialmente disponibile e confessoria, si sia progressivamente trasformata in una figura vittimistica e deresponsabilizzante, reagendo ossessivamente ai resoconti televisivi piuttosto che concentrandosi sul processo penale.
Le Conseguenze Processuali
La Corte documenta come il processo mediatico abbia avuto "ricadute deleterie e devastanti" su:
- Il comportamento processuale dell'imputata: trasformazione da genuina confessoria a vittimistica deresponsabilizzante
- L'assunzione delle prove tecniche: condizionamento degli esperti e rischio di "pressione psicologica" sui periti
- La spontaneità delle testimonianze: alterazione delle deposizioni, in particolare della madre dell'imputata
La Violazione dell'Art. 6 CEDU.
La sentenza configura il processo mediatico come violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, evidenziando come lo Stato non sia riuscito a proteggere i propri cittadini da una spettacolarizzazione che ha stravolto i principi di civiltà giuridica.
Il richiamo è particolarmente significativo: "anche se non viene sanzionato dal giudice sovranazionale europeo, in quanto tale, cioè quale fenomeno sociale e di costume, può essere comunque sanzionato quello Stato che non sa proteggere i suoi cittadini da una spettacolarizzazione che fa strame dei principi di civiltà giuridica".
Capitolo VI - Il Trattamento Sanzionatorio: Dalla Pena Esemplare a Quella Rieducativa.
Il Riconoscimento delle Attenuanti Generiche.
La Corte ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ritenendole equivalenti all'unica aggravante residua del rapporto di filiazione. La valutazione si fonda sui criteri dell'art. 133 cod. pen., con particolare riferimento a:
- L'incensuratezza dell'imputata
- Le condizioni di marginalità sociale ed economica
- L'intensità del dolo, limitata alla forma eventuale
- I tratti disfunzionali di personalità che hanno influito sull'accadimento
- Il condizionamento subito dal processo mediatico
La Critica all'Ergastolo "Afflittivo".
La Corte ha manifestato l'intenzione di infliggere una pena "rieducativa" anziché meramente afflittiva, richiamando la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 204/1974 che qualificava il recupero sociale del condannato quale "fine ultimo e risolutivo della pena".
L'applicazione dell'art. 65 cod. pen. ha condotto alla determinazione di 24 anni di reclusione, nel massimo edittale consentito dal bilanciamento, evitando quello che la Corte definisce un ergastolo "solo afflittivo e non rieducativo".
La Personalizzazione della Pena.
La decisione si inserisce nel solco dell'orientamento costituzionale che richiede una pena "il più possibile individualizzata, e dunque calibrata sulla situazione del singolo condannato". La Corte cita espressamente la sentenza della Corte Costituzionale n. 197/2023, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 577, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui vietava di ritenere prevalenti le attenuanti generiche.
Capitolo VII - Profili Tecnici e Innovazioni Giurisprudenziali.
L'Elemento Soggettivo: Dolo Eventuale e Accettazione del Rischio.
L'analisi del dolo eventuale rappresenta uno dei passaggi tecnicamente più raffinati della sentenza. La Corte applica rigorosamente i criteri delle Sezioni Unite Thyssenkrupp, superando le aporie logiche evidenziate dalla difesa nella sentenza di primo grado.
Particolarmente significativa appare l'applicazione della "seconda formula di Frank": "potrebbe accadere oppure no, in ogni caso io agisco, accada quel che accada". La Corte evidenzia come l'imputata, pur non volendo direttamente la morte della figlia, abbia accettato il rischio letale pur di perseguire il proprio fine.
La Causalità Omissiva: Esclusione dell'Art. 40 cpv.
Un aspetto tecnico di rilievo riguarda l'esclusione della fattispecie commissiva mediante omissione ex art. 40, comma 2, cod. pen. La Corte chiarisce che "Alessia Pifferi è colpevole per aver cagionato essa stessa, con le sue omissioni contra legem, l'evento, non già per non aver impedito che altri lo cagionassero".
Tale precisazione, oltre a correggere un'imprecisione tecnica dell'imputazione originaria, chiarisce la natura dell'omicidio come reato "a forma libera" che può realizzarsi anche attraverso condotte omissive dirette.
La Questione della Premeditazione.
La Corte conferma l'esclusione della premeditazione, già operata in primo grado, evidenziando come questa sia incompatibile con il dolo eventuale. La decisione di prolungare l'assenza oltre il previsto non configura premeditazione ma piuttosto una scelta "non preordinata, ma radicatasi man mano nella psiche dell'imputata".
Capitolo VIII - Il Processo Mediatico: Anatomia di una Distorsione.
La Metamorfosi dell'Imputata.
Uno degli aspetti più inquietanti documentati dalla sentenza riguarda la trasformazione dell'imputata sotto la pressione mediatica. La Corte ricostruisce minuziosamente, attraverso i diari clinici del carcere, il passaggio da una fase iniziale di "inconsapevolezza e disorientamento" a un atteggiamento "vittimistico e deresponsabilizzante".
Nell'interrogatorio del 20 luglio 2022, reso nell'immediatezza dei fatti, Alessia Pifferi aveva ammesso candidamente: "ho fatto una cosa che non doveva fare", mostrando consapevolezza della propria responsabilità. Successivamente, sotto l'influenza del clamore mediatico, ha iniziato a negare l'evidenza e a colpevolizzare terzi.
Le Interferenze Probatorie.
La Corte documenta come il processo mediatico abbia interferito anche sull'acquisizione delle prove tecniche. Emerge il rischio di "pressione psicologica" sui periti, costretti a operare in un clima di sospetto e di pregiudizio che ha compromesso la serenità dell'accertamento scientifico.
Particolarmente significativo appare il richiamo al fatto che anche i consulenti delle parti abbiano dovuto premettere alle loro relazioni considerazioni sull'influenza mediatica, segno di una consapevolezza diffusa del problema.
La Violazione dei Diritti Processuali.
La sentenza configura il processo mediatico come violazione dell'art. 6 CEDU, evidenziando come abbia compromesso il diritto a un processo equo. La Corte osserva che "il processo-televisivo-Pifferi ha avuto ricadute deleterie e devastanti sulla sua condotta processuale; ha esercitato interferenze sul paradigma di assunzione delle prove di carattere tecnico e scientifico; ha condizionato la spontaneità di molte testimonianze".
Capitolo IX - Le Implicazioni Sistematiche.
Il Precedente per i Casi Mediatici.
La sentenza Pifferi potrebbe rappresentare un precedente significativo per la gestione dei processi ad alta risonanza mediatica. Il riconoscimento del processo mediatico come fattore giuridicamente rilevante nella determinazione della pena apre scenari inediti per la tutela dei diritti processuali.
La Corte ha infatti considerato la "lapidazione verbale" come elemento che ha condizionato il comportamento processuale dell'imputata, rendendolo "sintonico con la deficitaria personalità" piuttosto che espressione di particolare capacità criminale.
La Personalizzazione della Pena.
La decisione conferma l'orientamento verso una maggiore personalizzazione della pena, che tenga conto non solo della gravità oggettiva del fatto ma anche delle caratteristiche soggettive dell'imputato e del contesto processuale. Tale approccio si allinea con i principi costituzionali di proporzionalità e funzione rieducativa della pena.
Il Bilanciamento tra Giustizia e Informazione.
La sentenza solleva questioni fondamentali sul rapporto tra diritto di cronaca e diritti processuali. Il richiamo alle regole deontologiche del giornalismo e la denuncia degli eccessi della spettacolarizzazione potrebbero influenzare l'approccio futuro ai casi di grande risonanza pubblica.
Capitolo X - Considerazioni Critiche e Prospettive.
La Tenuta Tecnica della Decisione.
Dal punto di vista strettamente giuridico, la sentenza presenta una struttura argomentativa rigorosa e sistematicamente coerente. L'analisi del dolo eventuale, in particolare, dimostra padronanza delle categorie dogmatiche e capacità di applicazione concreta dei principi giurisprudenziali consolidati.
La conferma dell'imputabilità, pur in presenza di significative fragilità personologiche, appare giuridicamente corretta e metodologicamente ineccepibile. La Corte ha saputo distinguere tra imputabilità ed elemento soggettivo del reato, evitando confusioni concettuali che avrebbero potuto compromettere la decisione.
Le Questioni Aperte.
La sentenza lascia aperti alcuni interrogativi di sistema. Il riconoscimento del processo mediatico come fattore di attenuazione della pena, pur giustificato nel caso concreto, potrebbe aprire la strada a strumentalizzazioni difensive in altri procedimenti di grande risonanza.
Inoltre, l'esclusione dell'aggravante dei futili motivi, basata su una valutazione personalizzata del movente, potrebbe essere oggetto di scrutinio da parte della Cassazione, chiamata a verificare la compatibilità di tale approccio con i principi consolidati in materia.
Il Destino in Cassazione.
La sentenza appare destinata al vaglio della Suprema Corte, sia per la rilevanza delle questioni affrontate sia per l'innovatività di alcuni approcci interpretativi. Particolare attenzione meritano:
- La valutazione del processo mediatico come fattore di attenuazione
- L'esclusione dell'aggravante dei futili motivi basata su criteri personalizzati
- L'applicazione dei criteri Thyssenkrupp al caso concreto
Conclusioni: Tra Diritto e Società.
La sentenza Pifferi rappresenta un caso paradigmatico delle tensioni tra esigenze di giustizia, diritto di informazione e tutela dei diritti processuali. La denuncia del "processo mediatico" non costituisce una giustificazione del fatto - la cui gravità rimane incontestabile - ma un monito sulla necessità di preservare l'autonomia della giustizia dalle pressioni esterne.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, la decisione dimostra come un'applicazione rigorosa dei criteri di commisurazione della pena possa condurre a soluzioni equilibrate, che tengano conto tanto della gravità del fatto quanto delle caratteristiche del soggetto agente, in piena coerenza con i principi costituzionali.
La riduzione della pena dall'ergastolo a 24 anni non rappresenta un'attenuazione della gravità del fatto, ma l'applicazione di principi giuridici consolidati che impongono di considerare tutti gli elementi rilevanti per la determinazione di una sanzione proporzionata e personalizzata.
Il caso Pifferi, nella sua drammatica unicità, ha offerto l'occasione per un approfondimento delle categorie dogmatiche del diritto penale che potrà costituire utile precedente per la giurisprudenza futura, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei processi ad alta risonanza mediatica.
La sentenza, destinata probabilmente a ulteriore scrutinio in sede di legittimità, testimonia l'impegno della magistratura nel mantenere l'autonomia del diritto penale rispetto alle pressioni esterne, pur senza sottrarsi al dovere di fornire una risposta di giustizia che sia al contempo ferma e proporzionata. Un equilibrio delicato, ma necessario, per preservare la credibilità delle istituzioni giudiziarie in un'epoca di crescente mediatizzazione della giustizia.
Erik Stefano Carlo Bodda è avvocato del di Torino, già iscritto anche a Madrid e Parigi.
Ha conseguito il diploma presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della LUISS e ha operato in Europa, Africa, America latina e Medioriente. È fondatore dello studio legale BODDA & PARTNERS con sedi in Italia e all'estero.
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Autore: Erik Stefano Carlo Bodda