Albo cassazionisti: anzianità non cumulabile
Con la sentenza n. 212 del 2025, pubblicata il 17 dicembre sul sito del Codice deontologico forense, il Consiglio nazionale forense ha affrontato il tema dei requisiti di anzianità richiesti per l'iscrizione all'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.
Il fatto sottoposto al Consiglio nazionale forense
La decisione trae origine dalla domanda di iscrizione all'albo speciale presentata da un avvocato che chiedeva di computare, ai fini del requisito dei dodici anni di iscrizione all'albo ordinario, anche il periodo di precedente iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. In via subordinata, veniva prospettata la possibilità di cumulare l'anzianità professionale maturata in altro Stato membro dell'Unione europea.
Il requisito dell'anzianità per l'albo speciale
Il CNF ha ricordato che l'accesso all'albo speciale dei cassazionisti è subordinato, tra l'altro, al possesso di una determinata anzianità di iscrizione all'albo ordinario degli avvocati. Tale requisito è funzionale a garantire un'esperienza professionale maturata secondo le modalità tipiche dell'esercizio della professione forense nell'ordinamento italiano.
Differenza tra albo ordinario e sezione speciale degli avvocati stabiliti
Secondo il Consiglio nazionale forense, l'iscrizione all'albo ordinario e quella nella sezione speciale degli avvocati stabiliti corrispondono a forme diverse di esercizio della professione, fondate su presupposti e titoli differenti. Ne consegue che i relativi periodi di iscrizione non sono tra loro cumulabili ai fini del calcolo dell'anzianità richiesta per l'accesso all'albo speciale.
Irrilevanza dell'attività svolta all'estero
Il principio affermato vale, a maggior ragione, per l'ipotesi di anzianità maturata nell'esercizio della professione presso un altro Stato membro. Anche tale esperienza, pur rilevante sotto il profilo professionale, non può essere sommata a quella richiesta dall'ordinamento interno per l'iscrizione all'albo dei cassazionisti.
Le motivazioni della decisione
Il CNF ha fondato la propria decisione sull'esigenza di assicurare l'omogeneità dei requisiti di accesso all'albo speciale, valorizzando un percorso professionale unitario e coerente con il sistema ordinistico nazionale. L'anzianità richiesta deve derivare da una iscrizione piena e continuativa all'albo ordinario italiano, non essendo equiparabili percorsi professionali diversi per natura e disciplina.
Principio di diritto e conseguenze applicative
Con la sentenza n. 212/2025, il Consiglio nazionale forense ha dunque affermato che, ai fini dell'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, non è consentito cumulare l'anzianità maturata come avvocato stabilito né quella acquisita all'estero con il periodo di iscrizione all'albo ordinario. Il requisito temporale deve essere integralmente maturato nell'ambito di quest'ultimo.
Data: 31/12/2025 09:00:00Autore: Redazione