Professioni turistiche: l'intervento della Consulta
La Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legge della regione Toscana riguardante le professioni turistiche
La Corte con la sentenza n. 196 del 2025 ha esaminato diverse questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento a plurime disposizioni contenute nei Titoli VI e VII della legge regionale della Toscana numero 61 del 2024 e riguardanti varie figure riconducibili alle professioni turistiche. La Corte ha accolto innanzi tutto la questione relativa all'articolo 76, comma 4, a norma del quale il direttore tecnico dell'agenzia di viaggio deve prestare la propria attività lavorativa con carattere di continuità ed esclusività per una sola agenzia. Si è rilevato, infatti, che tale previsione incide anche sulla competizione tra operatori economici del settore, ossia non solo sui singoli direttori tecnici, ma anche sulle agenzie, limitando la loro possibilità (recte: libertà) di rivolgersi a un più ampio numero di professionisti del settore; con conseguente violazione dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione. Per quanto riguarda l'impugnazione delle varie disposizioni volte a istituire e disciplinare le professioni dell'accompagnatore turistico e della guida ambientale, la Corte ha dichiarato la loro illegittimità costituzionale per violazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di professioni. La sentenza sottolinea che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza costituzionale, al legislatore regionale è precluso istituire e disciplinare nuove figure professionali; costituendo, tale preclusione, un limite di ordine generale che non può mai essere travalicato dalle regioni.
Con riferimento alle diverse questioni relative alle figure professionali del maestro di sci e della guida alpina, la Corte ha parimenti dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di professioni, delle disposizioni: - recanti la definizione della figura professionale del maestro di sci (articolo 111) e di quella della guida alpina (articolo 125), perché, nel ripetere quanto previsto dalla normativa statale e con un'operazione non necessaria per l'introduzione della normativa regionale di dettaglio, ha duplicato tale definizione e le ha impresso la forza della legge regionale, così violando il principio fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle professioni; - disciplinanti i requisiti di iscrizione all'albo dei maestri di sci (articolo 113 comma 1) e all'albo delle guide alpine (articolo 127 comma 1), per violazione del principio fondamentale della materia, la cui vigenza è stata costantemente ribadita dal giudice delle leggi, che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse; - attributive del potere di riconoscere l'equivalenza del titolo professionale di maestro di sci e di guida alpina, rispettivamente, alla Federazione italiana sport invernali (articolo 116, commi 7 e 8) e al Collegio nazionale delle guide alpine (articolo 130, comma 4), anziché al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto dalla normativa statale di principio; - che riconoscono al comune il potere di vietare, allorché l'interessato perda uno dei requisiti necessari, la prosecuzione dell'attività professionale del maestro di sci (articolo 124) e della guida alpina (137), in contrasto con la normativa di principio statale, che attribuisce tale potere di vigilanza al Collegio regionale dei maestri di sci e al Collegio regionale delle guide alpine.
La Corte ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale, sempre per violazione dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di professioni: - dell'articolo 112, comma 3, rilevando che tale norma non si è limitata a una mera suddivisione in sezione dell'albo regionale dei maestri di sci, ma ha nei fatti ridefinito la relativa attività professionale, determinando una diversificazione non consentita in seno all'unica figura e disciplinata dalla legge dello Stato; - dell'articolo 126 comma 3, perché il legislatore toscano, avendo introdotto una nozione di esercizio stabile della professione, peraltro più ristretta di quella recata dalla legge statale, si è appropriato di un ambito, quello dell'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, riservato alla competenza statale. La Corte ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 117, il quale, nel prevedere che l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, ha invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale. In linea con la pregressa giurisprudenza costituzionale, la Corte ha ritenuto, infatti, il richiamo alla legge statale (e, comunque, la conformità della prima alla seconda) non vale a emendare il vizio denunciato, poiché la legislazione regionale non è competente a disporre la qualificazione penale di un fatto, indipendentemente dalla conformità o dalla difformità rispetto alla legge dello Stato.
La Corte ha, invece, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 104, comma 2, primo periodo, secondo il quale le guide del parco o della riserva naturale già abilitate possono continuare a esercitare l'attività esclusivamente nel parco o riserva naturale di pertinenza. Non sussiste la denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, in quanto la disposizione impugnata detta una disciplina che, nell'ambito della competenza regionale in materia di turismo, è strumento di valorizzazione delle aree naturali protette.
La Corte ha respinto anche le questioni relative all'articolo 115, comma 1, che disciplina i corsi di qualificazione per i maestri di sci. Non sussiste, infatti, il denunciato contrasto con la normativa statale interposta, la quale, prescrivendo la durata minima dei corsi e l'erogazione degli insegnamenti fondamentali, non esclude affatto che le regioni possano stabilire una diversa durata, purché non inferiore al minimo previsto, e individuare insegnamenti ulteriori o ulteriori profili, specificamente professionalizzanti.
Data: 30/12/2025 07:00:00Autore: Redazione