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Tenuità del fatto: senza contraddittorio sentenza nulla

La Cassazione conferma che il giudice non può dichiarare la particolare tenuità del fatto nel procedimento per decreto senza il confronto tra le parti: la sentenza è nulla


Il principio affermato dalla Cassazione

Con la sentenza n. 37685/2025, la Terza Sezione penale ribadisce che, quando il pubblico ministero richiede l'emissione del decreto penale di condanna, il giudice non può chiudere il procedimento dichiarando la non punibilità per particolare tenuità del fatto senza prima aprire il contraddittorio.
Una simile scelta, osserva la Corte, viola le garanzie difensive e genera una nullità a carattere generale.

Perché serve il contraddittorio

La decisione richiama il precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 20569/2018, Ksouri), secondo cui l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.:

Per questi motivi è imprescindibile il confronto tra accusa, difesa e, se presente, la persona offesa.
Senza tale passaggio, il giudice non può sostituire il decreto penale con una sentenza ex art. 129 c.p.p. basata sulla tenuità del fatto.
L'unica soluzione è restituire gli atti al PM, che valuterà se proporre l'archiviazione.

Il caso esaminato

La vicenda riguardava un presunto illecito edilizio previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. 380/2001.
Il pubblico ministero aveva chiesto il decreto penale, ma il GIP aveva preferito assolvere l'indagato per tenuità senza avviare alcun contraddittorio.
La difesa ha impugnato la decisione lamentando la violazione del diritto al confronto processuale.

La decisione finale

La Cassazione ha accolto il ricorso: l'assenza di contraddittorio rende la sentenza invalida.
Gli atti sono stati quindi rinviati al Tribunale competente, che dovrà proseguire correttamente il procedimento secondo le regole del decreto penale.

Data: 25/11/2025 07:00:00
Autore: Redazione