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Patto di quota lite: validità e limiti secondo la Cassazione

La Cassazione, con ordinanza n. 29895/2025, chiarisce quando il patto di quota lite è valido e quando diventa illecito per sproporzione del compenso


Valutazione di proporzionalità del compenso

Il patto di quota lite tra avvocato e cliente è ammesso solo se il compenso stabilito non risulta eccessivo rispetto alla complessità dell'incarico e alla situazione economica dell'assistito. Qualora l'onorario pattuito superi in modo irragionevole tali parametri, l'accordo diventa illecito. Questo è quanto indicato dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 29895/2025.

Chiarimenti della Corte di cassazione

La Corte ha ricordato che una violazione delle norme deontologiche ha sempre rilievo disciplinare, ma non determina automaticamente la nullità del mandato professionale. Perché si configuri una causa di nullità è necessario verificare se la condotta, nel caso concreto, raggiunga un livello di gravità tale da incidere sulla validità del contratto e sulla meritevolezza della prestazione.

L'errore del Tribunale di Taranto

Nel caso esaminato, il Tribunale di Taranto aveva considerato valido il patto senza verificare se il compenso concordato fosse proporzionato agli interessi in gioco. Secondo la Cassazione, tale omissione è rilevante, poiché l'accertamento della ragionevolezza della pattuizione è indispensabile per valutare la liceità dell'accordo.

Principio di diritto indicato dalla Cassazione

In sede di rinvio, occorrerà riesaminare il patto applicando il seguente principio:
il patto di quota lite stipulato dopo la modifica dell'articolo 2233, comma 3 del codice civile (operata dal decreto-legge n. 223/2006, convertito nella legge n. 248/2006) e prima dell'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 247/2012 è valido, purché non violi il divieto di cessione del credito litigioso previsto dall'articolo 1261 del codice civile e purché il compenso concordato non risulti eccessivamente superiore ai valori di mercato.

Data: 18/11/2025 06:00:00
Autore: Redazione