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Malattia Professionale: se provoca inabilità la denuncia tardiva fa scattare le sanzioni

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta diinterpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine all'applicabilità dellasanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 53, comma 8, del D.P.R. n. 1124/1965 a caricodel datore di lavoro in caso di denuncia tardiva all'Istituto assicuratore della malattia professionaleinsorta ad un proprio dipendente ed avente come conseguenza l'inabilità permanente al lavoro.Al riguardo, acquisito il parere dell'INAIL, si osserva quanto segue.L'art. 52, comma 2, del D.P.R. n. 1124/1965 prevede che la denuncia della malattiaprofessionale sia fatta dall'assicurato al proprio datore di lavoro entro il termine di quindici giornidalla sua manifestazione, pena la decadenza del diritto all'indennizzo per il periodo antecedente ladenuncia. Il successivo art. 53, comma 5, stabilisce che la tale denuncia deve essere trasmessa daldatore di lavoro all'Istituto assicuratore, secondo le modalità indicate dall'art. 13 del medesimoD.P.R., corredata del certificato medico, “entro i cinque giorni successivi a quello nel quale ilprestatore d'opera ha fatto denuncia”. Infine il comma 8 dell'art. 53 sancisce che le violazioni delledisposizioni di cui al comma precedente comportano l'irrogazione di un sanzione amministrativaconsistente nel versamento di una somma di denaro, nella misura determinata dall'art. 2 lett. b)della L. n. 561/1993. Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, interpello n. 20/2007
Data: 28/09/2007
Autore: www.laprevidenza.it