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Indennità di accompagnamento: in quali casi va riconosciuta?

La Corte di Cassazione definisce i confini dell'indennità di accompagnamento con una recente sentenza


C'è un'annosa diatriba tra i cittadini e l'INPS riguardo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. L'istituto, infatti, tende spesso a negare questo beneficio economico alle persone diversamente abili, mentre i Tribunali, in numerosi casi, ribaltano tali decisioni riconoscendo il diritto all'indennità anche quando l'INPS lo nega. In questo solco si inserisce la sentenza n. 28212/2025 della Cassazione (sotto allegata), la quale ha riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento agli eredi di un anziano che presentava oggettive difficoltà nella deambulazione.

La vicenda

Il sig. Franco (nome di fantasia), aveva presentato all'INPS una domanda di aggravamento per ottenere l'indennità di accompagnamento. L'INPS aveva rigettato la sua richiesta, sostenendo che l'uomo non avesse perso completamente la sua autonomia, essendo ancora in grado di camminare da solo, seppur con difficoltà; quindi non necessitava dell'assistenza.

Tuttavia, dalla documentazione allegata al ricorso in Tribunale, emergeva che Franco, pur potendo camminare autonomamente, aveva un'andatura molto insicura.

Si legge infatti nella sentenza della Cassazione: "andatura a piccoli passi, con necessità d'aiuto per l'elevato rischio di cadute. Si raccomanda, supervisione/aiuto in tutte le attività della vita quotidiana che prevedano spostamenti e trasferimenti."

Questa diagnosi era confermata anche dalla consulenza tecnica d'ufficio (CTU), ma il Giudice di primo grado aveva ritenuto che tale condizione non fosse sufficiente per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Il tribunale di Macerata, condividendo la posizione dell'INPS, rigettava la richiesta di accompagnamento del sig. Franco.

Medio tempore il sig. Franco decedeva, sicché gli eredi del de cuius ricorrevano fino alla Cassazione per ottenere il riconoscimento dell'indennità economica dell'accompagnamento in favore del padre.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28212/2025, ha chiarito che: "la necessità d'aiuto nel deambulare è sovrapponibile alla supervisione continua. In entrambi i casi deve concludersi che il signor Franco non fosse in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, perché la supervisione implica necessariamente che l'attività in questione (deambulazione) non possa essere compiuta in autonomia; e risulta altresì che tale necessità non fosse episodica ma continua. La residua autonomia funzionale del signor Franco, secondo la scala Barthel, non incide sulle conclusioni sopra raggiunte, perché afferisce al diverso (e alternativo) requisito dell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita".

Data: 29/10/2025 07:00:00
Autore: Floriana Baldino