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Avvocati: illecito trattenere le somme del cliente

Il Consiglio Nazionale Forense stabilisce che l'avvocato vìola l'art. 31 cdf se trattiene le somme spettanti al cliente oltre il tempo strettamente necessario


Il principio affermato dal CNF

Con la sentenza n. 80/2025, pubblicata il 10 settembre 2025 sul sito del Codice deontologico, il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito l'obbligo dell'avvocato di rispettare la massima puntualità nella gestione delle somme ricevute per conto del cliente.

Il CNF ha affermato che costituisce illecito deontologico trattenere, oltre il tempo strettamente necessario, il denaro spettante al cliente, in quanto ciò contrasta con i doveri di correttezza, diligenza e puntualità.

L'art. 31 del Codice deontologico forense

La decisione richiama l'art. 31 del Codice deontologico, che disciplina la gestione del denaro ricevuto nell'interesse del cliente. La norma impone all'avvocato di custodire e restituire senza ritardo le somme riscosse, evitando di confonderle con il proprio patrimonio e garantendo sempre la trasparenza dell'attività professionale.

Il mancato rispetto di tali obblighi si traduce in una violazione deontologica che incide negativamente sul rapporto fiduciario tra avvocato e cliente.

La diligenza nella gestione delle somme

Il CNF ha chiarito che la diligenza professionale non si esaurisce nell'adempimento tecnico-giuridico, ma comprende anche la puntualità nella restituzione del denaro. Trattenere le somme, anche temporaneamente e senza giustificazione, rappresenta una condotta lesiva che mina la fiducia del cliente e l'immagine della professione forense.

Conseguenze disciplinari

La sentenza ribadisce che il trattenimento ingiustificato delle somme spettanti al cliente comporta responsabilità disciplinare per l'avvocato. Si tratta di una violazione espressamente sanzionata, poiché tocca uno degli ambiti più sensibili della professione: la gestione del denaro altrui.

Il CNF, con questa decisione, intende rafforzare la tutela del cliente e garantire la massima trasparenza nella condotta degli avvocati.

Data: 07/10/2025 07:00:00
Autore: Redazione