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La sospensione cautelare dell'avvocato tutela il prestigio dell'Ordine

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno riaffermato che la sospensione cautelare è un provvedimento amministrativo precauzionale



Con l'ordinanza n. 11464 del 3 maggio 2025 (sotto allegata), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno riaffermato la natura e la funzione della sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense, evidenziando che si tratta di un provvedimento amministrativo precauzionale e non di una sanzione disciplinare.

Il caso esaminato

La vicenda trae origine da una misura di sospensione cautelare adottata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina nei confronti di un avvocato, confermata successivamente dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con sentenza n. 336/2024. L'avvocato aveva impugnato la decisione del CNF deducendo vizi formali e sostanziali della misura adottata, contestando l'assenza di un procedimento disciplinare già avviato e la presunta violazione delle garanzie difensive.

La Corte di Cassazione, con decisione a Sezioni Unite, ha rigettato il ricorso, chiarendo la portata dell'art. 60 della legge n. 247/2012 (Legge professionale forense).

Natura sospensione cautelare art. 60 l. 247/2012

Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte:

Interesse tutelato: immagine categoria forense

Il cuore della motivazione risiede nell'affermazione per cui la credibilità e l'onore dell'intera categoria forense non possono essere compromessi dal comportamento, anche solo provvisoriamente rilevante, di un singolo iscritto. L'immagine pubblica dell'Ordine e il rispetto sociale nei confronti dell'avvocatura rappresentano un bene collettivo, la cui tutela richiede strumenti preventivi rapidi e incisivi.

In tale ottica, la sospensione cautelare è legittima anche in assenza di un'accertata responsabilità disciplinare, purché sussista un pericolo attuale e concreto per il decoro della professione.

Data: 30/05/2025 07:00:00
Autore: Redazione