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Furto in abitazione e attenuante premiale

Ravvedimento post delictum nel furto in abitazione: illegittimo il divieto di prevalenza dell'attenuante premiale sulla recidiva reiterata



Con la sentenza numero 56/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di prevalenza dell'attenuante della collaborazione del reo, prevista dall'articolo 625-bis dello stesso codice, sulla circostanza aggravante della recidiva reiterata.


La questione è stata sollevata dal Tribunale di Perugia in un giudizio per furto in abitazione, rispetto al quale l'imputato ha fornito elementi decisivi per l'individuazione del correo: il rimettente lamentava che l'impossibilità, stabilita dalla norma censurata, di giudicare l'attenuante del ravvedimento post delictum prevalente sulla recidiva reiterata violasse i principi costituzionali di ragionevolezza e finalismo rieducativo della pena. Richiamate le numerose declaratorie di illegittimità costituzionale del quarto comma dell'articolo 69, la Corte ha accolto la censura, osservando che il divieto di prevalenza in questione, applicato all'attenuante di tipo premiale di cui all'articolo 625-bis, «sterilizza la ratio incentivante della disposizione, accorda una rilevanza insuperabile alla precedente condotta del reo ed esclude ogni incidenza della collaborazione sulla determinazione in concreto della pena, pur a fronte della dissociazione dal contesto criminale e del possibile pericolo di ritorsioni personali e familiari».
Infatti, quel divieto «impedisce all'art. 625-bis cod. pen. di produrre pienamente i suoi effetti, facendo venir meno l'incentivo posto dal legislatore e, contestualmente, irrigidendo la presunzione di capacità a delinquere determinata dalla recidiva reiterata, a discapito degli indici che si ricavano dalla condotta collaborativa tenuta successivamente».

«La mancata considerazione del distacco dall'ambiente criminoso e dei rischi che la collaborazione comporta» – ha aggiunto la Corte – «determina il contrasto del divieto di prevalenza dell'attenuante relativa al ravvedimento post delictum anche con l'art. 27, terzo comma, Cost., in quanto fa sì che la pena irrogata sia percepita come ingiusta e, quindi, inidonea ad assolvere alla finalità rieducativa».
Data: 29/04/2025 07:00:00
Autore: Redazione