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Tutele penali per i docenti

In Gazzetta ufficiale il testo normativo che introduce disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico


Legge tutele penali per i docenti

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E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024, la legge n. 25/2024 (sotto allegata), recante "Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico", in vigore dal 30 marzo 2024.

La novella normativa si occupa di introdurre regole volte a rafforzare la sicurezza e la protezione dei docenti scolastici, anche prevedendo sanzioni penali più elevate.

Monitoraggio sulla sicurezza nelle scuole

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All'art. 1 della menzionata legge viene introdotta la disciplina in ordine all'"Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico".

Il comma 2 della disposizione in esame stabilisce in particolare che all'Osservatorio sono attribuiti i compiti, tra cui:

Giornata nazionale educazione e prevenzione contro violenza personale scolastico

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Al fine di sensibilizzare la popolazione, la legge n. 25/2024 ha anche istituito la "Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico" che verrà celebrata il 15 dicembre di ogni anno.

Modifiche al Codice penale

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Per quanto attiene alle modifiche compiute dalla legge n. 25/2024 rispetto al Codice penale, è stata anzitutto introdotta una circostanza aggravante comune all'art. 61 c.p., comma 11-novies), ove è previsto un aggravamento di pena nei confronti di colui che ha "agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni".

Per entrambe le fattispecie di "Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale" di cui all'art. 336 c.p. e di "Oltraggio a pubblico ufficiale" di cui all'art. 341-bis c.p., viene, inoltre, introdotta un aumento della pena sino alla metà nel caso in cui il fatto sia stato commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo e, nel caso di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, anche nei confronti di un tecnico o ausiliario della scuola.

Data: 24/03/2024 06:00:00
Autore: Silvia Pascucci