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Servizio idrico e perdite occulte: come tutelarsi?

La maggior parte delle maxi fatture del Servizio Idrico Integrato sono dovute a perdite occulte. In che cosa consistono e come tutelarsi?


In che cosa consiste una perdita occulta

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Le perdite idriche occulte, secondo l'ultima delibera 609/2021/R/IDR dell'ARERA, vengono spesso rilevate dall'utente con notevole ritardo e spesso comportano bollette molto gravose. Al fine di supportare gli utenti, molti fornitori hanno previsto specifiche forme di tutela.

Sono considerate perdite occulte, le perdite di acqua, a valle del misuratore, ossia in qualsiasi punto delle tubazioni a partire dal punto in cui il tubo dell'impianto idrico di casa si innesta nel contatore del gestore. Esse sono dovute a rotture d'impianti idrici privati, siano essi interrati o incassati, comunque non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente e non riscontrabili con la normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di proprietà.

Tutte le perdite sono definite occulte"

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No, non sono classificate come perdite occulte, a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti e degli accessori di utilizzazione e degli scarichi privati (ad es.: frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti ecc.).

Esiste una normativa a tutela dell'utente"

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E' necessario premettere che, al fine di contenere gli addebiti in fattura e al contempo, garantire la tutela della risorsa idrica, tutte le perdite, poste a valle del contatore, devono essere individuate a cura e spese dell'utente ed eliminate quanto prima con la riparazione del guasto.

L'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto con la deliberazione n. 609/2021/R/idr le tutele minime in materia di perdite occulte, modificando la disciplina della misura del servizio idrico integrato (TIMSII) di cui alla deliberazione n. 218/2016/R/idr.

Cosa fare in caso di perdite e danno all'impianto interno a valle del contatore

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L'Utente, nei casi di perdite occulte, così come definito dall'ARERA, può richiedere una rettifica delle fatture emesse in presenza di un consumo anomalo, ossia almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento. L'entità dello stesso è rappresentato dal consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuità nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero è determinato sulla base della media della tipologia di utenza.

In caso di perdite occulte l'utente deve, prima di tutto, procedere con tempestività alla riparazione del guasto a propria cura e spese. Contestualmente deve inviare, entro trenta giorni, attraverso i canali messi a disposizione dal proprio Gestore (Uffici Territoriali, posta ordinaria, posta elettronica certificata), il modulo di richiesta di rettifica/depenalizzazione tariffaria.

Allo stesso devono essere allegati i seguenti documenti:

In quali casi può essere inoltrata la richiesta di depenalizzazione tariffaria

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1) Nell'ipotesi di un consumo anomalo, ossia pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, come definito dall'ARERA all'art. 19, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione n. 218/2016/R/idr;

2) Qualora l'utente non abbia già beneficiato della depenalizzazione tariffaria sulla medesima utenza negli ultimi 3 anni, a partire dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo.

Quali sono le tutele applicate dalla depenalizzazione tariffaria

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Nel caso di accertata perdita idrica nell'ambiente, la depenalizzazione tariffaria consiste in:

Al fine di consentire la riparazione del guasto, le agevolazioni suindicate si applicano anche alle fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi.

In ogni caso è prevista l'applicazione delle modalità di rateizzazione definite dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 655/2015/R/idr.


Avv. Antonella Bua

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Data: 20/03/2024 08:00:00
Autore: Antonella Bua