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Correttivi riforma processo civile

Approvati in via preliminare i 200 interventi correttivi alla Riforma Cartabia del processo civile contenuti negli 8 articoli del decreto legislativo proposto dal Ministro Nordio


Correttivi riforma Cartabia

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Il Consiglio dei Ministri nella giornata di giovedì 15 febbraio 2024 ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che contiene correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 149/2022, che ha dato attuazione alla riforma Cartabia del processo civile, del processo esecutivo, dei diritti delle persone e della famiglia e degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.

Il decreto del Ministro Nordio modifica alcune disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile comprese quelle di attuazione e alcune leggi speciali per rendere pienamente efficaci le previsioni della riforma Cartabia, ma non solo. Come precisato nel comunicato stampa, i correttivi realizzano anche gli obiettivi del PNRR perché, nel rispetto di quanto concordato in sede europea, un processo civile più efficiente può attrarre capitali esteri.

Vediamo quindi le novità più interessanti previste dal decreto.

Abrogato l'obbligo della domiciliazione

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Con l'abrogazione dell'articolo 82 del decreto legislativo n. 37/1934 l'avvocato che svolge la sua difesa in un foro diverso da quello a cui appartiene non sarà più obbligato a eleggere il domicilio nel foro in cui si trova il Giudice territorialmente competente. Il processo civile telematico rende del tutto superfluo che l'avvocato sia reperibile nel luogo in cui ha sede l'Autorità giudiziaria.

Udienze in presenza se necessarie

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Lo scambio di note può sostituire le udienze in presenza, ma non sempre. La presenza personale alle udienze è necessaria quando la legge richiede la presenza delle parti o quando è il giudice a disporla. Si pensi all'interrogatorio formale ella parte o al tentativo di conciliazione. La partecipazione personale non può essere sostituita dalle note scritte inoltre quando una delle parti si oppone e vuole, ad esempio, discutere la causa. Il motivo è evidente, esercitare effettivamente il diritto di difesa.

Comunicazioni digitali

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Con l'abolizione del comma 1 dell'art. 125 c.p.c, che impone all'avvocato di indicare il proprio numero di fax negli atti introduttivi indicati dalla norma, si sottolinea la necessità di rendere digitali tutte le comunicazioni tra gli avvocati e le cancellerie dei Tribunali. Niente più biglietti di cancelleria, depositi e iscrizioni a ruolo in forma cartacea.

Fatture e scritture contabili: modifiche all'art. 634 c.p.c.

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L'articolo 634 c.p.c, dedicato alle prove scritte in base alle quali può essere avviato il procedimento per decreto ingiuntivo, subisce due importanti modifiche:

Data: 21/02/2024 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate