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Avvocato: obbligo di restituire il compenso in caso d'impugnazione tardiva

Se vi è negligenza nel proporre l'appello incidentale, tale per cui la prestazione del professionista complessivamente svolta è ritenuta inutile, l'avvocato deve restituire il compenso ricevuto


L'inadempimento professionale dell'avvocato

La vicenda in esame prende avvio dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova in favore dell'avvocato per il recupero dei compensi professionali pattuiti con il proprio cliente che non aveva provveduto a liquidarli spontaneamente.

Avverso tale decreto la cliente aveva proposto ricorso, chiedendo altresì, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposto a risarcire i danni e a restituire la somma dalla stessa già pagata, pari ad euro 2.000,00.

Il Tribunale, dopo aver accertato l'inadempimento del professionista, emetteva la propria decisone revocando il suddetto decreto ingiuntivo. Avverso tale decisione l'avvocato proponeva appello dinanzi alla Corte d'appello di Brescia la quale, dopo aver rigettato l'appello principale principale, aveva accolto quello incidentale, condannando il professionisra alla restituzione di euro 2.000,00 alla propria cliente.

La sentenza del Giudice di seconde cure veniva impugnata dall'avvocato dinanzi alla Corte di Cassazione.

Appello incidentale tardivo: obbligo di restituzione dei compensi

Il Giudice di legittimità, chiamato a pronunciarsi in ordine alla suddetta decisione emessa dalla Corte distrettuale, con sentenza n. 256/2024 (sotto allegata), ha rigettato il ricorso presentato dal professionista, così confermando la decisione assunta dal Giudice di secondo grado in ordine all'obbligo di restituzione delle somme dallo stesso già incassate a titolo di anticipo, negando contestualmente al professionista il diritto a ricevere gli ulteriori compensi pattuiti.

La Cassazione, dopo aver ripercorso i fatti di causa, ha evidenziato come "la Corte d'appello riconosce che non vi era stata la rinuncia alla costituzione di parte civile (…), ma rigetto l'appello non per errori configurabili in primo grado, bensì per l'errore nella proposizione dell'appello in quanto tardivo". In questo senso, prosegue il Giudice di legittimità "la Corte d'appello rileva una negligenza per asserito errore nel proporre l'appello incidentale (…) e ha contestualmente considerata inutile la prestazione del professionista complessivamente svolta".

Invero, spiega la Corte, il Giudice del merito ha evidenziato come è stato proprio a causa dell'errore dell'avvocato nella proposizione dell'appello che la cliente non ha potuto "recuperare" la propria posizione processuale dinanzi al Tribunale penale e in questo senso deve ritenersi configurato un inadempimento professionale in capo all'avvocato che non lo legittima ad ottenere gli onorari richiesti.

Data: 15/01/2024 06:00:00
Autore: Silvia Pascucci