Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Tabelle di Milano per i danni da privazione della figura paterna

Il danno subito dal figlio che non è stato riconosciuto né mantenuto dal padre naturale va calcolato con le tabelle di Milano


Tabelle di Milano anche per il danno endofamiliare

Per il Tribunale di Napoli, che ha deciso con sentenza del 13 luglio 2022 (sotto allegata), al figlio non riconosciuto dal padre alla nascita, spetta il risarcimento del danno da privazione della figura paterna di Euro 125.000,00 applicando per il calcolo dell'importo le Tabelle di Milano previste per la perdita del rapporto parentale da morte, ovviamente con le diminuzioni dettate dalla minore gravità della situazione. Vediamo come è giunto a questa decisione il giudice di merito.

Un figlio agisce in giudizio per far accertare e dichiarare la paternità naturale del convenuto e per chiedere il risarcimento del danno patito, dopo aver ottenuto il disconoscimento della paternità dell'uomo che era sposato con la madre e che l'aveva cresciuto. Il convenuto si oppone alle richieste avanzate dall'attore sostenendo di non avere avuto rapporti amorosi con la madre dello stesso e chiede quindi il rigetto delle domande avanzate da controparte.

Il Tribunale adito però accoglie la domanda attorea perché il rifiuto del convenuto di sottoporsi al test del DNA ha valore confessorio. Deve essere accolta quindi la richiesta economica avanzata relativa al risarcimento del danno subito, inquadrabile come danno "da privazione paterna" e liquidabile in base alle Tabelle adottate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ovviamente con gli opportuni adattamenti in diminuzione stante la minore gravità della fattispecie in esame rispetto a quella della "perdita del genitore" causa morte prevista dalle Tabelle suddette.

"Difatti la liquidazione ivi contemplata per il danno da perdita del rapporto parentale postula la irreversibile perdita del rapporto per la morte del congiunto e va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra superstiti, tutte sofferenze non ravvisabili nella specie."

Leggi anche:

- Danno da perdita parentale

- Danno da morte: anche Milano adotta le Tabelle Romane

Data: 05/01/2023 05:00:00
Autore: Annamaria Villafrate