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Cassazione: condanna per il papà che versa metà assegno ai figli

Il papà che versa in parte l'importo dovuto per la prole stabilito dal giudice va condannato se la ex rivela che lo stesso ha anche redditi in nero


Mancato mantenimento figli

Condanna per il papà che non versa la somma stabilita dal giudice per il figlio se la ex testimonia che lo stesso ha in realtà redditi in nero e non si intesta niente appositamente.

Non basta dichiarare in modo generico di non avere la possibilità di adempiere, servono prove specifiche.

Questa la decisione contenuta nella Cassazione n. 48593/2022 (sotto allegata), in una vicenda che vede un uomo condannato anche in appello per l'omesso versamento alla moglie della somma stabilita dal giudice in sede civile per la prole. Nel ricorrere in Cassazione l'imputato contesta alla Corte di appello di aver basato la decisione sulla deposizione non lineare e priva di riscontri della moglie in relazione ai redditi in nero dello stesso, trascurando il risentimento che la donna nutre nei suoi confronti.

Contesta inoltre gli addebiti a suo carico perché di fatto non ha omesso del tutto di versare le somme dovute, ne ha infatti versato una parte in ragione delle sue possibilità, visto che mensilmente percepisce un reddito non superiore a 400-500 euro, tanto che in certi momenti ha avuto bisogno dell'aiuto economico di terzi.

Il ricorso però viene dichiarato inammissibile dagli Ermellini perché il giudice dell'impugnazione ha evidenziato la persistente violazione dell'imputato nel versamento delle somme stabilite dal giudice di euro 250 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie per il figlio minore. Versamenti ridotti in alcuni momenti e del tutto assenti in altri.

In ogni caso, in relazione ai redditi modesti dallo stesso dichiarati, la Cassazione rileva che le giustificazioni addotte sono basate su argomenti "inidonei a dar conto delle effettive condizioni personali e familiari del ricorrente e dunque ad attestare una situazione tale da rendere inesigibile una condotta diversa" stante l'assenza altresì di documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Data: 23/12/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate