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Cassazione: non è responsabile l'avvocato che non eccepisce una nullità rilevabile d'ufficio

Cassazione: nessuna responsabilità professionale per l'avvocato che omette di sollevare un'eccezione rilevabile d'ufficio


Responsabilità professionale avvocato

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L'eccezione di nullità non sollevata non comporta responsabilità professionale. Esclusa la responsabilità professionale dei due avvocati che, dovendo proporre un'impugnazione contro il licenziamento disciplinare del loro assistito hanno omesso di eccepire la preventiva contestazione dell'addebito.

Eccezione questa che avrebbe potuto conduce alla declaratoria di illegittimità del licenziamento per difetto di forma, in primo e secondo grado e che il cliente ha omesso di far valere di Cassazione.

Queste le conclusioni della Cassazione n. 33030/2022 (sotto allegata).

Danni per responsabilità professionale

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Un cliente viene raggiunto infatti da un provvedimento di licenziamento. Finiti i giochi conviene in giudizio i due avvocati che lo hanno assistito nella causa di lavoro intrapresa per l'impugnazione del provvedimento, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla loro responsabilità professionale.

Il Tribunale però rigetta la domanda e la Corte d'appello respinge l'impugnazione.

Il cliente poteva sollecitare il rilievo d'ufficio

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Arrivato in Cassazione, gli Ermellini ricordano che le SU (n. 26242/14) hanno stabilito che la rilevabilità d'ufficio delle nullità negoziali si estende anche a quelle di protezione. Anche la nullità per mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7 della I. n. 300 del 1970 è stata considerata come nullità di protezione e come è tale rilevabile d'ufficio.

Il cliente quindi, anche se non aveva ottenuta la declaratoria di nullità del licenziamento in primo grado e in appello, ben avrebbe potuto riproporlo in Cassazione, sollecitando il potere d'ufficio finalizzato all'accertamento della nullità.

Data: 15/11/2022 16:00:00
Autore: Annamaria Villafrate