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Caduta tombino rialzato: il Comune deve risarcire?

La Cassazione rileva un dubbio di non poco conto: se l'anomalia del manto stradale è lieve il pedone può percepirla?


Responsabilità del pedone

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Contraddittoria la motivazione della Corte di Appello, che ha condotto all'accoglimento dell'appello principale del Comune contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto al pedone inciampato nel tombino un risarcimento di più di 2000 euro. Al giudice del rinvio risolvere la contraddizione. Queste le conclusioni della Cassazione contenute nella sentenza n. 31702/2022 (sotto allegata, nella vicenda che si va a illustrare.

Caduta tombino: la colpa è del pedone

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Una donna inciampa in un tombino e cade. Chiede i danni al Comune e il Giudice di primo grado condanna l'Ente a risarcire alla donna Euro 2.2027,56. Il Comune appella la decisione e la Corte lo accoglie con una decisione che però la Cassazione, adita dalla soccombente, critica perché contraddittoria.

L'avvallamento lieve può essere percepibile?

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Leggendo infatti la decisione impugnata, la Cassazione rileva che dapprima la Corte afferma che "la caduta si è verificata su un tombino posto a d un livello inferiore rispetto alla sede stradale limitatamente ad un solo lato, ossia più basso da un lato di circa 4-5 centimetri rispetto alla sede stradale, e che pertanto ricorreva un lieve avvallamento del manto stradale tale da non consentire una rilevante anomali dalla res, concludendo tuttavia nel senso che l'anomalia, integrante il rischio percepibile, fosse ben visibile".

Insomma, dice la Cassazione, delle due una: se l'avvallamento è lieve e quindi non rilevante, come fa ad essere percepibile e ben visibile da parte del pedone?

L'anomalia non rilevante rende il rischio non percepibile dal pedone per cui la condotta della donna nel caso di specie non dovrebbe rilevare, come invece ha sostenuto la Corte di Appello. Viceversa, se l'anomalia è visibile e rilevante allora è ben vero che il pedone, che presti la dovuta attenzione la percepirebbe e quindi sarebbe responsabile causalmente della propria caduta.

Alla corte di appello, in diversa composizione, chiarire il dubbio in sede di rinvio.

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Data: 04/11/2022 19:00:00
Autore: Annamaria Villafrate