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Truffa ai danni dello stato per il finto cieco che tira di box

Per la Cassazione, configura il reato di truffa ai danni dello Stato simulare la condizione di cieco assoluto al fine di percepire gli emolumenti che lo Stato riconosce ai non vedenti


Finto cieco e pensione di invalidità

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Confermata la condanna per il finto cieco che tira di box. Non convince la Cassazione la tesi della capacità di orientamento in luoghi familiari, dei colpi concordati e della presenza di una persona che lo accompagna in palestra. La capacità di orientarsi bene nello spazio che lo circonda esclude la condizione di cecità assoluta dell'imputato e ne conferma la responsabilità penale per gli artifizi e raggiri messi in atto durante le visite effettuate dalla Commissione medica per accertare e confermare la presenza di una invalidità e del conseguente riconoscimento della pensione. Questa la decisione assunta dalla Cassazione con la sentenza n. 18470/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di appello viene confermata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di truffa ai danni dello Stato per avere dissimulato una parziale capacità di vedere alle i commissioni competenti nella valutazione della sussistenza e permanenza dei presupposti necessari per ottenere le indennità che lo Stato riconosce ai ciechi totali.

I ciechi possono fare sport

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L'imputato nel ricorrere in Cassazione contesta la dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa perle seguenti ragioni:

Con il secondo motivo contesta la mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, visto che:

La capacità di orientarsi esclude la cecità assoluta

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Per la Cassazione però il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo esula dai poteri della Corte di legittimità, perché richiede una rilettura degli elementi di fatto. Nel caso di specie in ogni caso il percorso è esente da vizi logici e fondato su una attenta analisi degli elementi. Da diverse testimonianze è infatti emersa la "presenza di capacità di orientarsi nello spazio, anche in condizioni del tutto sfavorevoli e in modalità del tutto incompatibili con la situazione di cieco assoluto, che aveva determinato il riconoscimento di una pensione a carico dello Stato per oltre cinquant'anni. "

Questi elementi hanno escluso la necessità di procedere a una perizia medica e hanno consentito di "qualificare alla stregua di artifizi e raggiri il silenzio serbato dal ricorrente sulle proprie capacità percettive e tutte le condotte dissimulatorie tenute in occasione anche della ultima convocazione della commissione di controllo."

Infondati anche gli ultimi due motivi. In relazione al quarto la Cassazione precisa che "il giudice di appello, in caso di conferma della sentenza di condanna di primo grado, ne può integrare il contenuto perché, da un lato, l'omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena non dà luogo ad una nullità, ma ad una lacuna di motivazione successivamente sanabili."

Per quanto riguarda invece il quinto gli Ermellini ribadiscono la giurisdizione del Go perché oggetto del giudizio non era, nel caso di specie il riconoscimento di somme a carico dello Stato in favore di un soggetto in realtà non dovuta, ma l'accertamento degli artifizi e dei raggiri posti in essere per ottenerle.

Leggi anche La truffa: art. 640 c.p

Data: 31/05/2022 07:00:00
Autore: Annamaria Villafrate