Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Tenuità del fatto esclusa se per l'accattonaggio si usano i minori

Cassazione: lo zingaro che manda a mendicare una minore di sei anni sotto la pioggia non merita l'esclusione della punibilità per tenuità del fatto


Niente tenuità per chi manda un minore a mendicare

[Torna su]

Esclusa la punibilità per tenuità del fatto se lo zingaro manda a mendicare una bambina di sei anni sotto la pioggia battente. Non rileva lo stato d'indigenza dell'imputato, la condotta contrasta con i principi del nostro ordinamento, che impone anche il rispetto dei minori. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 7140/2022 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di appello viene confermata la decisione del giudice di primo grado che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art 600. c.p che punisce la riduzione o il mantenimento in servitù o schiavitù, concedendo le attenuanti generiche e irrogando la pena di quattro mesi di reclusione, pena sospesa.

L'elemosina è culturale tra gli zingari, in più c'è lo stato di necessità

[Torna su]

Avverso la decisione il difensore dell'imputato, nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi:

Niente tenuità a causa del disvalore della condotta

[Torna su]

La Cassazione, dopo avere analizzato i motivi di ricorso lo rigetta per le ragioni che si vanno a esporre.

Il primo motivo è infondato perché è emerso incontestabilmente che una bambina chiedeva l'elemosina sotto la pioggia e consegnava poi il denaro a un uomo, identificato con l'imputato. La pratica culturale dell'elemosina non giustifica la condotta criminosa dell'imputato poiché contrasta coi i valori del nostro ordinamento e con il rispetto dovuto agli esseri umani in generale e ai minori in particolare. In ogni caso, precisa la Corte, ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto che il minore sia sottoposto a mortificazioni e sofferenze, visto che la norma punisce il solo fatto di avvalersi, ai fini dell'elemosina, di un minore di anni 14 e comunque non imputabile.

Non può essere accolto neppure il secondo motivo perché, come già affermato, lo stato di necessità non può essere riconosciuto al mendicante, perché è sempre possibile ricorrere agli enti sociali che si occupano di fornire supporto agli indigenti, realtà che fa venire meno l'attualità e la inevitabilità del pericolo.

Infondato infine il terzo motivo, perché la Corte di appello ha correttamente escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa del disvalore sociale della condotta dell'imputato. La sentenza ha infatti ben sottolineato che la bambina di soli sei anni è stata individuata a chiedere l'elemosina mentre pioveva per poi consegnare il denaro all'uomo che si trovava a pochi metri da lei.

Leggi anche:

Cassazione: costringere moglie e figli a mendicare è reato

Data: 15/04/2022 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate