Cassazione: locazioni e risarcimento del danno per ritardata restituzione dell'immobile
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6468/2007) ha stabilito che "integra violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., il riconoscimento da parte del giudice, in tema di
locazione, di un determinato beneficio economico a titolo di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria quando la parte lo abbia espressamente domandato a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile".In particolare i Giudici hanno precisato che costituisce domanda nuova, e quindi inammissibile in sede di appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c. "quella relativa all'attribuzione, in tema di
locazioni di immobili urbani, di determinati benefici economici a titolo di risarcimento del danno da ritardata restituzione dell'immobile, ex art. 1592 c.c., rispetto alla richiesta fattane in primo grado in correlazione con un determinata normativa speciale, nella specie per effetto della sospensione del provvedimento di rilascio, respinta dal primo giudice per inapplicabilità della normativa stessa, in quanto riguardante le
locazioni ad uso abitativo e non anche lo
locazioni ad uso diverso".
Data: 26/04/2007
Autore: Cristina Matricardi