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Tribunale di Milano: spese di soccombenza

Il tema della esecutività del capo della sentenza relativa alla condanna alle spese
Nuova pronuncia del Tribunale di Milano - Sez. III, Dr.ssa Valentina Boroni - sul controverso tema della esecutività del capo della sentenza di primo grado, relativo alla condanna alle spese di soccombenza. Si legge nella motivazione della sentenza "la Corte Costituzionale ha negato in radiceil presupposto dell'argomento su cui poggiava il dibattito precedente e cioè il fatto che possa considerarsi accessorio al capo di sentenza oggetto della domanda di merito la pronunzia di condanna alle spese. La Consulta, infatti, ha affermato che, nonostante il regime di cui all'art. 282c.p.c. possa estendersi anche a tutte le ronunzie "accessorie" alla domanda principale, detta accessorietà debba essere interpretata in stretti e rigorosi termini ex art 31 c.p.c.. In questa accezione tecnica non può essere riconosciuta tale qualifica alla condanna alle spese di lite atteso che essa non presuppone una domanda di parte, è irrilevante ai fini della determinazione del valore della causa ex Artt. 10 e 31 c.p.c. e trova fondamento unicamente nel principio della soccombenza.Posta questa premessa la Consulta ha quindi definito il capo di condanna alle spese di lite semplice "corollario" della pronunzia di merito privo del carattere di accessorietà; tale natura gli impedirebbe quindi di vedere anticipata la sua efficacia rispetto alla sua definitività non chiamando in giocol'art. 282 c.p.c. che si riferisce solo alle pronunzie di merito. Ritiene questo Giudice che la definitività non chiami in gioco l'art. 282 c.p.c. che si riferisce solo alle pronunzie di merito. Ritiene questo Giudice che la prospettazione fatta propria dalla Corte Costituzionale sia convincente e meriti adesione. Deve invero osservarsi che il capo di condanna alle spese di lite presenta, come autorevolmente osservato dalla Consulta, profili di autonomia e diversità sostanziali rispetto allapronunzia di merito tali da giustificare un suo diverso trattamento, in punto esecutività, rispetto alla pronunzia di merito medesima.Ne consegue che, una volta escluso il carattere di accessorietà della pronunzia alle spese al capo relativo alla pronunzia di merito, non possa estendersi al primo il regime di anticipata esecutività dell'efficacia esecutiva della pronunzia anche alla condanna allespese ex art. 282 c.p.c.".
Avv. Silvio Rezzonico

Data: 04/05/2007
Autore: Silvio Rezzonico