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Colpa medica: niente foro del consumatore se la struttura è convenzionata

Per la Cassazione la disciplina del foro del consumatore non si applica nei rapporti tra paziente e struttura sanitaria che, non operando a fini di profitto, non può qualificarsi come professionista


Foro del consumatore inapplicabile tra paziente e struttura sanitaria

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La disciplina prevista dal Codice del Consumo, riguardante il foro del luogo di residenza del consumatore, non è applicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate. Ciò in quanto è frutto di una libera scelta dell'assistito rivolgersi a qualsiasi struttura presente sul territorio nazionale e anche in relazione alla circostanza che la struttura sanitaria non opera per fini di profitto. Non può ritenersi intercorso un vero e propria contratto se il paziente si limita a versare alla struttura il solo corrispettivo per il godimento della camera di degenza

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 16767/2021 (sotto allegata) pronunciandosi a seguito del ricorso, promosso dai familiari di un soggetto deceduto, contro il chirurgo e la casa di cura presso cui lo stesso prestava servizio, ritenendosi il decesso determinato dalla violazione degli obblighi di diligenza professionale.

Nel dettaglio, l'istanza veniva promossa innanzi al Tribunale di Catania, adito in qualità di foro del consumatore (ex art. 33, comma 2, lett. u del Codice del Consumo). Il giudice, tuttavia, dichiarava la propria incompetenza territoriale stante l'inapplicabilità, nel caso di specie, delle norme sul foro del consumatore: nell'occasione in esame, infatti, si era trattato di fatti relativi all'esecuzione di una prestazione sanitaria resa in ambito pubblicistico, come tale sottratta alle previsioni del codice del consumo.

E neppure poteva ascriversi alcun rilievo alla marginale prestazione patrimoniale richiesta al paziente, ovvero il corrispettivo pagato per l'utilizzazione della camera di degenza posta all'interno della struttura sanitaria convenuta.

Rapporto paziente e chirurgo: ha natura privatistica?

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Una conclusione contestata dai convenuti che propongono regolamento di competenza innanzi alla Cassazione, affermando che il rapporto instaurato tra paziente e chirurgo avesse avuto natura privatistica, come dimostrato dai rapporti di natura privata instaurati con questi prima ancora del ricovero.

I congiunti contestano l'ordinanza del Tribunale, ritenendo abbia erroneamente escluso la competenza del foro del consumatore, trascurando la natura privatistica del rapporto instauratosi tra il paziente e il chirurgo, così come attestato dai rapporti di natura privata instaurati tra le stesse parti prima ancora del ricovero del paziente presso la struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio sanitario nazionale.

Ancora, questi ritengono che il pagamento del corrispettivo per la stanza avesse natura evidentemente contrattuale, attestando così lo scopo di profitto dell'attività svolta dalla struttura convenuta e dallo stesso medico curante.

Struttura sanitaria non qualificabile come professionista

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Per la Cassazione, invece, il Tribunale ha agito correttamente, allineandosi al consolidato insegnamento della giurisprudenza secondo cui la disciplina di cui al d.lgs. n. 206/2005 (c.d. codice del consumo), art. 33, comma 2, lett. u), concernente il foro del luogo di residenza del consumatore, è inapplicabile ai rapporti tra pazienti e strutture ospedaliere pubbliche o private operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale.

Ciò in quanto, pur essendo l'organizzazione sanitaria imperniata sul principio di territorialità, all'assistito è consentito rivolgersi a qualsiasi azienda sanitaria presente sul territorio nazionale, sicché, se il rapporto si è svolto al di fuori del luogo di residenza del paziente, tale circostanza è frutto di una sua libera scelta, che fa venir meno la ratio dell'art. 33 summenzionato. Inoltre, la struttura sanitaria non opera per fini di profitto e pertanto non può essere qualificata come "imprenditore" o "professionista" (cfr. Cass. n. 18536/2016 e n. 8093/2009).

Nel caso in esame risulta pacifico che la prestazione patrimoniale imposta al paziente si era limitata al solo corrispettivo per il godimento della camera di degenza, essendo rimasti totalmente a carico del servizio sanitario pubblico tutti gli oneri economici connessi all'esecuzione della principale prestazione chirurgica e medica dei sanitari della struttura, oltre che delle connesse attività di supporto.

E solo in relazione a tali prestazioni (in forza della relativa non diligente attuazione, e del conseguente carattere dannoso) risultano proposte le domande risarcitorie avanzate dai ricorrenti in sede di merito (tanto iure proprio quanto iure haereditatis).

L'eccezione: contratto e prestazioni esulanti dal SSN

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Tuttavia, gli Ermellini precisano che esiste la possibilità che le prestazioni rese in ambito sanitario nel contesto strutturale del servizio pubblico vengano "attratte" alla competenza del foro del consumatore, ammettendo un'eccezione alla regola suddetta.

Ciò avviene, si legge in sentenza, esclusivamente nel caso in cui tra l'utente e la struttura sanitaria del S.S.N. (o convenzionata) sia intercorso un vero e proprio contratto avente ad oggetto una prestazione esulante dalle procedure del S.S.N., con addebito all'utente dei costi (non già delle sole prestazioni accessorie di supporto alberghiero, come avvenuto nel caso di specie, bensì) delle procedure sanitarie e delle prestazioni rese dagli altri medici della struttura, atteso che, solo in tale specifico caso (non verificatosi nella specie) la struttura sanitaria si pone nei confronti dell'utente come "professionista" (cfr. Cass. n. 22133/2016 e n. 27391/2014).

In sostanza, a differenza di quanto affermato dai ricorrenti, non può ritenersi intercorso un vero e proprio contratto se il paziente si limita a versare il solo corrispettivo per il godimento della camera di degenza. Pertanto, nel caso in esame la struttura sanitaria non si è posta, nei confronti del paziente, nella veste di "professionista", circostanza che sarebbe stata decisiva ai fini dell'applicazione delle norme relative al c.d. foro del consumatore. Va dunque rigettato il proposto regolamento di competenza.
Data: 13/08/2021 06:00:00
Autore: Lucia Izzo