La retribuzione accessoria spetta a tutto il personale docente e ATA
- La Retribuzione Professionale Docenti
- Il Compenso Individuale Accessorio
- Il diritto sistematicamente negato ai supplenti
La Retribuzione Professionale Docenti
Seppur si sia ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che riconosce il compenso accessorio anche ai docenti ed al personale ATA con supplenze brevi e saltuarie, sono ancora in pochi a conoscere e pretendere tale diritto.
Con l'ordinanza n. 6293/2020, la Corte di Cassazione conferma l'interpretazione accolta con la Sent. n. 20015/2018: "L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste".
L'art. 7 del CCNL 2001 ha introdotto la RPD pari ad euro 174,50 mensili, con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente nel miglioramento del servizio scolastico.
Pertanto, l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo.
Per la giurisprudenza tale emolumento rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, i quali, "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive" (Trib. Milano n. 960/2020, Trib. Roma n. 4605/2021, Trib. Foggia n. 2464/2021).
Quindi, anche per il personale assunto con incarico di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito.
Il Compenso Individuale Accessorio
Analoga questione si è posta anche per il Compenso Individuale Accessorio previsto in favore del personale ATA.
La giurisprudenza di merito riconosce ormai da tempo che il CIA ha carattere retributivo e spetta, così come previsto dal CCNL, al personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzione educative senza alcuna differenziazione tra personale di ruolo e precario, a prescindere delle diverse tipologie di incarico, in quanto la norma deve essere interpretata alla luce del suddetto principio di non discriminazione.
Il diritto sistematicamente negato ai supplenti
Sono numerose le sentenze con le quali i Tribunali riconoscono che i precari hanno diritto al pagamento della retribuzione accessoria anche per supplenze brevi e saltuarie, tuttavia, il Ministero dell'Istruzione si ostina a non pagarla spontaneamente costringendo i supplenti a ricorrere al Giudice.
Basta la semplice lettura del cedolino - che deve indicare, tra le competenze, la voce "Retribuzione Professionale Docenti" per i docenti e la voce "Compenso Individuale Accessorio" per il personale ATA - per verificare il pagamento dei suddetti compensi accessori.
Qualora ciò non fosse avvenuto, come è probabile, gli interessati hanno diritto al pagamento degli arretrati degli ultimi cinque anni.
Avvocato Matteo Iacovelli
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Autore: Matteo Iacovelli