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Responsabilità aggravata per il padre che nasconde il patrimonio per non mantenere i figli

Per la Cassazione, va condannato per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., il padre che nasconde il proprio patrimonio e omette di pagare il mantenimento al figlio


Responsabilità aggravata per il padre che dissimula il reale patrimonio

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Con ordinanza n. 11475/2021, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per responsabilità aggravata del padre per aver dissimulato e nascosto la sua reale condizione patrimoniale al fine di chiedere la diminuzione dell'assegno di mantenimento per il figlio.

Il caso

Nel 2015 il padre chiedeva al Tribunale la riduzione dell'assegno di mantenimento per il figlio e che fosse versato direttamente al ragazzo.
Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, rigettava il ricorso del padre condannandolo al pagamento delle spese di lite ed al pagamento di una ulteriore somma a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in favore della madre.
Il padre proponeva quindi reclamo in Corte d'Appello di Roma, chiedendo inoltre la revoca della condanna per responsabilità aggravata. La Corte d'Appello confermava il provvedimento di primo grado e rigettava il ricorso.
Quale extrema ratio l'uomo chiedeva la riforma del provvedimento in Corte di Cassazione, con la revoca della condanna poiché, secondo il ricorrente, la Corte d'Appello non aveva precisato gli atteggiamenti dissimulatori che lo stesso avrebbe messo in atto.

Elementi soggettivi della responsabilità processuale aggravata

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La Suprema Corte giudica infondate le motivazioni sottese al ricorso in quanto, anche se la sentenza della Corte d'Appello era sinteticamente motivata, doveva essere letta in coordinazione con gli accertamenti patrimoniali effettuati dal Tribunale e con la condotta ostativa del signore che non aveva favorito una valutazione complessiva della sua reale capacità economica.
Infatti in base all'attività istruttoria svolta in primo grado non era stato dimostrato un peggioramento della condizione economica dell'uomo, anche se la società agricola era fallita. Invero emergevano importanti somme confluite nel suo conto corrente in un determinato periodo per poi sparire. Aveva anche chiuso inspiegabilmente due conti correnti ed aveva movimentazioni cospicue sul conti bancari.
Ometteva inoltre di depositare documentazione economica richiesta su due società di cui il signore possedeva le quote.
La Corte di Cassazione ha pertanto ravvisato gli elementi soggettivi della responsabilità processuale aggravata, quali la mala fede e la colpa grave.

Cosa dice l'art. 96 c.p.c.

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Data: 30/06/2021 06:00:00
Autore: Maria Luisa Missiaggia