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Non si può impedire a un avvocato di prestare attività in un altro Paese UE

Per la Corte Ue è una limitazione imporre a un avvocato di agire di concerto con un collega del paese UE in cui si trova il Foro competente, ma in certi casi è necessaria


Agire di concerto con un collega? Limitazione necessaria

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La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 marzo 2021 (sotto allegata) che si è pronunciata nella causa n. C-739/19 (sotto allegata) sancisce che rappresenta una restrizione imporre a un avvocato di avvalersi della collaborazione di un altro collega abilitato a esercitare la professione nel Paese del soggetto da cui ha ricevuto mandato, anche perché comporta per il cliente dei costi supplementare. Fatta questa precisazione però ammette questa limitazione nei casi in cui la stessa si rende necessaria a garantire il buon funzionamento della giustizia o perché dettata da ragioni d'interesse pubblico, ossia per tutelare i destinatari della giustizia.

L'avvocato incaricato di altro Paese deve agire di concerto con uno irlandese

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Il caso che viene posto all'attenzione della Corte Europea ha inizio perché un cittadino irlandese, che nei precedenti gradi del giudizio si era difeso da solo, per agire davanti alla Corte Suprema conferisce mandato a una avvocata tedesca, che però non è autorizzata a esercitare in Irlanda.

Per il diritto irlandese infatti "Laddove un avvocato prestatore eserciti attività nello Stato relative alla rappresentanza e alla difesa di un cliente in giudizio, egli agisce di concerto con un avvocato autorizzato a esercitare dinanzi alla giurisdizione adita e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giurisdizione."

Compatibile con il diritto UE imporre a un legale di avvalersi di un collega?

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La questione da risolvere riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione della norma irlandese che impone all'avvocato a cui è stato conferito mandato di avvalersi delle prestazioni di un collega avvocato abilitato a esercitare dinanzi al giudice adito, anche in un procedimento in cui una parte ha il diritto di provvedere alla propria difesa.

La Corte Suprema per risolvere la questione deve interpretare la corretta portata dell'art. 5 della Direttiva UE n. 77/249 "intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati" che così dispone:

"Per l'esercizio delle attività relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio di un cliente, ogni Stato membro può imporre agli avvocati di cui all'articolo 1:

Queste nel dettaglio le questioni pregiudiziali da risolvere:

  1. A uno Stato membro è precluso l'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 5 della Direttiva 77/249 che permette d'imporre a un avvocato che esercita l'attività di rappresentanza di un cliente in un procedimento giudiziario agire di concerto con un legale che può esercitare davanti alla giurisdizione adita in tutti quei casi in cui la parte che l' avvocato intende rappresentare in quel procedimento avrebbe il diritto di rappresentarsi da solo?
  2. In caso di risposta negativa a questa domanda, quali fattori deve valutare il giudice nazionale per stabilire se è ammissibile o meno imporre all'avvocato l'obbligo limitato di agire di concerto con un collega?
  3. L'imposizione di un obbligo limitato di agire di concerto con un collega costituisce un'ingerenza proporzionata nella libertà degli avvocati se motivata dalla necessità di tutelare i consumatori e di garantire il buon funzionamento della giustizia?
  4. In caso di risposta positiva al precedente quesito, vale in tutti i casi? Se non lo è, quali sono i fattori che il giudice deve valutare per ritenere corretta la regola suddetta, che prevede la necessità di un avvocato di agire di concerto con un collega di un altro paese, in un caso specifico?

Non si può impedire a un legale di esercitare in un Paese UE diverso dal proprio

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La Corte UE, al termine di un'analisi dettagliata della direttiva 77/249, che interpreta alla luce anche di altre norme di diritto europeo e di alcune pronunce della stessa in casi similari, giunge alle seguenti conclusioni in merito all'art. 5:

Data: 05/04/2021 06:00:00
Autore: Annamaria Villafrate