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Devastazione o saccheggio

L'art. 419 del Codice Penale sanziona la condotta di chiunque, in spregio all'ordine pubblico, commette atti di devastazione o saccheggio


Il testo dell'art. 419 c.p.

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Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Bene giuridico tutelato dall'art. 419 c.p. e procedibilità

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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 419 c.p., è ovviamente l'ordine pubblico. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di evento, donde il tentativo ex art. 56 c.p. è astrattamente configurabile.

La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.

La condotta sanzionata dall'art. 419 c.p.

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Per devastazione si intende la distruzione o il danneggiamento di cose che determinino comunque l'interesse della collettività. I casi più frequenti sono ad esempio quelli delle esplosioni dinamitarde o di ordigni la cui vis distruttiva sia tale da compromettere significativamente l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. Si tratta di una norma sussidiaria, in quanto trova applicazione al di là delle ipotesi di cui all'art. 285 c.p.. A differenza dei delitti di rapina, furto etc., quel che determina la maggiore offensività del delitto in esame è l'esposizione della collettività ad un pericolo significativo. De plano, ad ulteriormente compromettere la sicurezza e l'ordine pubblico, è il fatto che il delitto in esame determina non soltanto la distruzione delle cose ma anche un pericolo per i cittadini, magari di quelli presenti nelle vicinanze. La norma parla di devastazione e saccheggio, tuttavia ai fini della configurabilità del reato è sufficiente una sola condotta (alternatività) ma anche se fossero poste in essere entrambe la disciplina sarebbe la medesima. La pena è aumentata se la devastazione o il saccheggio fossero poste in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

La pena

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La pena per il delitto di cui all'art. 419 c.p. è della reclusione da otto a quindici anni. Se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito la pena è aumentata ma, mancando l'indicazione dell'aumento di pena, trova applicazione l'art. 64 c.p. Si tratta di una circostanza aggravante in cui l'aumento di pena non è determinato dalla legge, donde è previsto l'aumento fino a un terzo della pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Elemento soggettivo

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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto.

Data: 27/02/2021 13:00:00
Autore: Daniele Paolanti