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Militari: spettanza indennità di trasferimento

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato torna ad occuparsi della questione del diritto all'indennità ex L. 86/2001


Indennità di trasferimento ex l. 86/01

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Con un primo ricorso al tribunale amministrativo, alcuni militari chiedono l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennità di trasferimento ex L. 86/01, oltre alla condanna dell'amministrazione a pagare quanto dovuto per questo titolo.
Ma facciamo prima un passo indietro nella vicenda.

Il caso

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Anni prima svolgevano il loro servizio presso un Battaglione.

Erano stati invitati ad indicare, in funzione dell'imminente soppressione del Reparto, la sede di proprio gradimento atteso il prossimo trasferimento.
Effettuato il trasferimento, questo in un primo momento era stato definito dall'amministrazione "d'autorità", successivamente "a domanda" per mezzo di altri provvedimenti, con il conseguente recupero delle indennità nel frattempo versate ai diretti interessati.
Il Tar da ragione ai militari, perchè da valore alla qualificazione autoritativa del trasferimento per giustificare il pagamento dell'indennità, senza che possano avere peso le vicende successive delle determinazioni organizzative della Forza Armata.

La definitiva soluzione della questione

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A questo punto il Ministero della Difesa propone il suo appello contro la sentenza favorevole ai militari, ma il Consiglio di Stato lo boccia (sentenza n. 4029/2020 pubblicata in data 24.06.2020, Quarta Sezione).
Questi, in estrema sintesi, i punti fermi sulla questione dell'indennità fissati dal Supremo Consesso.

L'indennità ex lege n. 86/01 compete, fra gli altri, al personale in s.p.e. delle Forze Armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza.
Per movimento d'autorità deve intendersi quello disposto per perseguire, in via prioritaria, interessi dell'amministrazione, non per soddisfare esigenze personali e familiari dell'interessato.
Dunque: la natura autoritativa del movimento, con la conseguente spettanza dell'indennità, non viene meno allorchè l'amministrazione, in vista di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un'altra sede.
Altre informazioni?
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Data: 26/07/2020 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi