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Porto d'armi: le valutazioni del Questore e del Prefetto

Rigetto dell'istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia: i criteri per le valutazioni dell'Amministrazione


Diritto al porto d'armi: il punto delle sentenze

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Leggendo le numerose sentenze amministrative di primo e secondo grado in materia, emerge in generale che il porto d'armi non rappresenta un diritto assoluto, piuttosto è un'eccezione ad un più generale divieto di averlo: questo in quanto la Legge esige che possa essere riconosciuto solo a fronte della completa sicurezza circa il loro buon uso.
Lo scopo del rigido criterio è quello di scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo della prognosi, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività.
Il Consiglio di Stato ha messo in evidenza che autorizzazione alla detenzione e porto d'armi presuppongono che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle a tutela dell'ordine pubblico, ma anche delle regole di civile convivenza.
Allo stesso tempo, il Supremo Consesso ha però evidenziato che il giudizio prognostico va effettuato esaminando prudentemente tutte le circostanze di fatto che appaiono importanti nel caso specifico: ciò è necessario per verificare il potenziale pericolo (o l'inesistenza di esso) rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle armi possedute.
Questa delicata valutazione si deve estrinsecare in una solida motivazione: se dovesse mancare la motivazione il provvedimento amministrativo sarebbe annullabile.

Istruttoria adeguata e motivazione: la sentenza del Consiglio di Stato

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Un pò, per la verità, quello che è successo in occasione della causa di appello definita con sentenza n. 3199/2020 del Consiglio di Stato, pubblicata in data 20.05.2020.
Il succo della pronuncia è il seguente.
L'Amministrazione, nel vaglio dell'istanza del privato, deve svolgere un'istruttoria congrua ed adeguata, di cui deve dare conto in motivazione: soprattutto deve valutare la persona in un visione complessiva ed organica, tenendo conto del percorso di vita del richiedente successivo ad eventuali episodi ostativi, specie quanto gli eventi che si vogliono imputare sono remoti.

Revoca del divieto di detenzione armi

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Per tornare al caso esaminato qui preso come esempio, il diniego del Questore aveva dato importanza solo a quelle vecchie condotte, senza considerare altri successivi elementi che, dall'altra parte, erano stati invece correttamente valutati dal Prefetto per la revoca di un divieto di detenzione armi e munizioni, elementi che pure erano evidenti dagli atti e che certamente avrebbero consentito all'Amministrazione una valutazione sull'affidabilità attuale della persona interessata.
In una parola: l'appello presentato dall'interessato è stato accolto e, in riforma della sentenza del Tar, annullato il diniego impugnato in primo grado.
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Data: 07/07/2020 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi