Saluto romano: reato di pericolo concreto e presunto Annamaria Villafrate - 21/04/24  |  Inadempimento obbligo vaccinale: illegittima la detrazione di anzianità di grado United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 19/04/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Frode informatica nelle firme digitali

L'art. 640-quinquies c.p. sanziona chi si procura un ingiusto profitto con altrui danno violando le norme sul rilascio di un certificato qualificato


Il testo dell'art. 640-quinquies c.p.

[Torna su]

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

La ratio del reato di cui all'art. 640-quinquies c.p. e il bene giuridico protetto

[Torna su]

Il delitto di cui all'art. 640 quinquies c.p. è un delitto proprio, dacché può essere commesso da quei soggetti che prestino servizi di firma elettronica. Si tratta di un delitto contro il patrimonio, ponendosi in regime di sussidiarietà e complementarietà rispetto al disposto dell'art. 640 c.p. (truffa). La condotta di cui al primo comma è sottoposta a condizione di procedibilità (querela della persona offesa). Si tratta di un reato di evento, dunque il tentativo può ritenersi astrattamente configurabile.

La condotta sanzionata dall'art. 640-quinquies c.p.

[Torna su]

La condotta richiesta ai fini della configurabilità del delitto in esame non è esattamente esplicitata. Dalla rubrica della norma si apprende che la frode si sostanzia nell'aver abusato della propria qualifica di prestatore di servizi per il rilascio della firma elettronica, contravvenendo quindi alla violazione delle norme in materia di certificati qualificati. Si tratta comunque di una figura autonoma di reato, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla truffa, dunque deve ritenersi escluso il concorso con la stessa. Ovviamente ai fini della disamina della fattispecie si rivela indispensabile chiarire cosa sia la firma digitale. Per tale si intende una procedura informatica che sia basata su tecniche crittografiche le quali sono dirette a coniugare un numero binario (la firma) ad un documento informatico, ovvero ad un altro insieme di bit dai quali si evinca l'esistenza di atti o fatti che siano giuridicamente rilevanti.

La pena

[Torna su]

La condotta di cui all'art. 640 quinquies è sanzionata con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Elemento soggettivo

[Torna su]
Data: 09/06/2020 14:00:00
Autore: Daniele Paolanti